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Sentenze

L’iscrizione al R.E.N. è un requisito generale e pertanto non è suscettibile di avvalimento

L’iscrizione al R.E.N. (“Registro elettronico nazionale” presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture) è necessaria per acquisire la qualifica di operatore del Settore. L’inquadramento di tale requisito nel novero di quelli generali, di cui deve essere titolare ogni operatore, determina che esso non è suscettibile di avvalimento.

Questo quanto stabilito da Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11/ 03/ 2021, n. 531 nell’annullare aggiudicazione :

21- La ricorrente ha contestualmente impugnato anche l’avvenuta aggiudicazione in favore dell’odierna controinteressata.

21.1- La disamina di tale doglianza è necessaria anche al fine delle sue ripercussioni sulle conseguenze risarcitorie, come si avrà modo di osservare di seguito.

21.2- La censura circa la mancata richiesta nella legge di gara, dell’iscrizione al R.E.N. tra i requisiti di partecipazione coglie nel segno ma, essa, tuttavia, non determina, come ritenuto dalla ricorrente, l’illegittimità dell’avviso pubblico in quanto la normativa che lo impone integra, ex art. 1339 c.c., la lex specialis di gara. Posto, infatti, che l’attività oggetto dell’appalto è il trasporto (verso corrispettivo) di persone su strada, essa risulta disciplinato dalla generale previsione di cui all’art. 1, comma 2 del Regolamento C.E. n. 1071/2009, che prescrive per l’esercizio dell’attività una serie di requisiti (stabilimento, onorabilità, idoneità finanziaria ed idoneità professionale) comprovati dall’iscrizione presso il “Registro elettronico nazionale” (cd. “REN”), istituito presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, per come nel dettaglio disciplinato dal decreto ministeriale (291/2011) (cfr. per una ricostruzione del requisito Tar Puglia – Lecce, 712/2016 e Tar Campania N. 2359/2019).

21.3- In sede di riassunzione, l’amministrazione resistente e la controinteressata hanno eccepito la sussistenza del requisito in questione, avendo quest’ultima stipulato contratto di avvalimento con altra società iscritta presso il “Registro elettronico nazionale” (REN), ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del regolamento C.E. n. 1071/2009.

21.4-Tale rilievo non è persuasivo.

21.5- È stato precisato in giurisprudenza che “Le condizioni per l’esercizio dell’attività di trasporto su strada sono previste dal Regolamento dell’unione Europea 21.10.2009 n. 1071 (di recente modificato con Regolamento n. 1055 del 15 luglio 2020), che ha abrogato la direttiva 96/26/CE del Consiglio, allo scopo di dettare una disciplina uniforme, per evitare difformità nella trama normativa adottata dai singoli Stati membri, che aveva evidenziato riflessi negativi sul piano della concorrenza, della scarsa trasparenza del mercato nonché di un’offerta qualitativamente disomogenea.

L’obiettivo perseguito è quello di assicurare un’adeguata professionalità dei trasportatori su strada, di rinforzare il loro diritto di stabilimento ed, al contempo, di razionalizzare il mercato, di migliorare la qualità del servizio, di migliorare la sicurezza stradale nell’interesse dei trasportatori su strada, dei loro clienti e dell’economia in generale.

I requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore su strada (definita all’art. 2, comma 1 n. 2 – relativamente a trasporto “di persone”, distinto dal trasporto “di merci” – come “la professione di un’impresa che, mediante autoveicoli atti, per costruzione e per attrezzatura, a trasportare più di nove persone, conducente compreso, e destinati a tal fine, esegue trasporti di persone con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro corrispettivo versato dalla persona trasportata o dall’organizzatore del trasporto”) sono:

a) il “requisito di stabilimento”, ancorato alla disponibilità di una “sede effettiva e stabile in uno Stato membro” (cfr. artt. 3, comma 1 lettera a) e 5);

b) il “requisito di onorabilità”, ancorata alla insussistenza di condanne o sanzioni per infrazioni gravi alla normativa nazionale (cfr. artt. 3, comma 1 lettera b) e 6);

c) il “requisito di idoneità finanziaria”, ancorato alla dimostrazione della capacità di ottemperare agli obblighi finanziari incombenti nel corso dell’esercizio contabile annuale e, di regola, dimostrata dalla disponibilità, sulla base dei conti annuali certificati, di capitali o riserve per un valore di almeno € 9.000 per il primo veicolo a motore utilizzato ed € 5.000 per ogni veicolo a motore supplementare (cfr. art. 3, comma 1 lettera c) e 7);

d) il “requisito di idoneità professionale”, ovvero il possesso della conoscenza di determinate materie da parte della persona che dirige l’attività di trasporto (cfr. artt. 3, comma 1 lettera d) e 8).

L’art. 16 del Regolamento prevede che ciascuno Stato membro tenga un “registro elettronico nazionale” delle imprese di trasporto su strada che siano state autorizzate da un’autorità competente da esso designata ad esercitare la professione di trasportatore su strada.

Con il Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25 novembre 2011 sono state dettate le disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento, disponendo, in particolare l’istituzione del “Registro elettronico nazionale delle imprese che sono autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore di merci o persone su strada” (art. 11), l’iscrizione nel quale, all’esito delle prescritte verifiche, “comporta l’autorizzazione per l’esercizio della professione” (cfr. art. 9, comma 6).

Con “disposizioni finali e transitorie”, è previsto che “le imprese di cui al comma 2 sono autorizzate in via provvisoria all’esercizio della professione nel territorio nazionale fino alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1071/2009” (cfr. art. 12 comma 3)” (Consiglio di Stato, Sez. V, 29.9.2020, n.5725).

21.6- Da quanto ora rilevato consegue che, riguardando il requisito in questione anche l’onorabilità dell’imprenditore, esso rientra nell’ambito dei requisiti soggettivi inerenti alla moralità e all’onorabilità professionale a tutela della serietà ed affidabilità degli offerenti che non sono suscettibili di avvalimento (T.A.R. Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, 13.1.2017, n.9).

21.7- Per completezza si osserva come sia stato precisato in giurisprudenza che: “Con la (…) sentenza T.A.R. Lazio, sez. III Roma, n. 6926/2017 si precisa che la possibilità di costituzione di una riunione di imprese con altri operatori del mercato è consentita, al fine di realizzare una sinergia tra le disponibilità di personale, mezzi e dotazioni dei diversi operatori economici, consentendo in tal modo ad imprese iscritte al REN, ma che siano dotate di limitate risorse tecniche, di partecipare a riunioni di imprese al fine di svolgere servizi di trasporto per i quali le singole aziende non avrebbero la capacità tecnica. Ora, si deve osservare che il requisito necessario che devono possedere tutte le imprese è comunque l’iscrizione al REN, in mancanza della quale la Cooperativa ricorrente non può acquisire la qualifica di operatore del settore” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 13/12/2017, n.2872).

Orbene, pur attenendo la pronuncia da ultimo richiama a controversia relativa alla costituzione di un R.T.I. tra imprese finalizzato ad una integrazione sinergica di risorse tecniche limitate, il fatto che sia stato ivi precisato che l’iscrizione al R.E.N. è comunque necessaria per acquisire la qualifica di operatore del Settore avvalora l’inquadramento di tale requisito nel novero di quelli generali, di cui deve essere titolare ogni operatore e che, pertanto, non è suscettibile di avvalimento.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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