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Sentenze

Servizi di riscossione e di controllo delle tasse automobilistiche regionali. Serve l’evidenza pubblica!

Il Tar Lombardia annulla Deliberazione della Giunta Regionale in materia di servizi di riscossione e di controllo delle tasse automobilistiche regionali.

Lo schema di disciplinare regolante i rapporti è stato previsto come accordo paritetico di cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la prestazione di servizi, il quale, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, recepito dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non soggiace all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica se si verificano, in via cumulativa, le seguenti condizioni:

a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.

Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 12/ 03/ 2021, n.645 accoglie il ricorso, annulla la Deliberazione, stabilendo che :

Perché possa ravvisarsi un’effettiva cooperazione è infatti richiesto che essa avvenga in assenza di remunerazione, ad eccezione del mero rimborso delle spese sostenute, anche in via forfettaria (Consiglio di Stato, Sezione II, parere 22 aprile 2015, n. 1178).

Osserva il Collegio che la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è spinta sino a riconoscere che le fattispecie in cui l’unico contributo apportato da uno dei contraenti consiste nel mero rimborso delle spese sostenute da un altro contraente non sono indiziarie di un’effettiva cooperazione ma rientrano pienamente nella nozione di appalto pubblico e sono dunque sottoposte alle regole dell’evidenza pubblica (Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 4 giugno 2020, C-429/19).

Non ricorrono pertanto le condizioni per qualificare lo schema di disciplinare come accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni.

4. Accertata l’incompatibilità della deliberazione impugnata con il diritto eurounitario, secondo l’interpretazione vincolante fornitane dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il Collegio deve perciò ravvisarne l’illegittimità per il vizio di violazione di legge (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1498; Sezione VI, 31 marzo 2011, n. 1983).

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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