La misura interdittiva adottata dall’ANAC della iscrizione nel casellario informatico ai fini della esclusione dalle gare opera automaticamente e senza valutazioni discrezionali. Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato.
La società era stata esclusa dalla gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. f), del d.lgs. n. 50/2016 per aver “reso falsa dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016, relativamente alle violazioni definitivamente accertate in materia di obblighi fiscali” e in ragione del provvedimento sanzionatorio dall’ANAC di interdizione dalla partecipazione alle gare, dall’affidamento dei subappalti e dalla stipula dei contratti nel periodo dal 20 maggio 2020 al 4 giugno 2020.
In primo grado il ricorso viene respinto. Consiglio di Stato, Sez. III, 24/ 03/ 2021, n. 2501 conferma la decisione del Tar :
La misura interdittiva adottata dall’ANAC della iscrizione nel casellario informatico ai fini della esclusione dalle gare opera automaticamente e senza valutazioni discrezionali (Consiglio di Stato sez. V, 11/01/2021, n.386).
Pertanto, l’apporto partecipativo della ricorrente non avrebbe potuto determinare l’adozione di un provvedimento di diverso contenuto.
9.1.- E’ altresì irrilevante la circostanza che la sanzione adottata dall’ANAC fosse stata impugnata dinanzi al TAR.
La pendenza del giudizio non assume rilievo ai fini dell’applicazione della causa espulsiva di cui all’art. 80, comma 5, lett. f) del d.lgs. n. 50/2016, che del resto non subordina affatto la sua contestabilità al fatto che la sanzione interdittiva sia stata confermata in sede giurisdizionale.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti