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Sentenze

Concessionario di lavori pubblici e sua qualificazione

Il Consiglio di Stato ricorda come per i requisiti dei concessionari di lavori pubblici si applica la disciplina sui requisiti di qualificazione, con la necessità di attestazione SOA.

Nel respingere l’appello Consiglio di Stato, Sez. V, 19/ 04/ 2021, n. 3134 così stabilisce:

6.1. – Seguendo l’ordine dei motivi di cui sopra, quanto al primo motivo, occorre osservare come la complessiva lettura dell’art. 95 («Requisiti del concessionario») del D.P.R. n. 207 del 2010, non consente di accedere all’interpretazione patrocinata dall’appellante.

In questa prospettiva, va rilevato, anzitutto, che l’art. 95, comma 1, oltre a prevedere i parametri dei requisiti economico-finanziari (fatturato medio degli ultimi cinque anni; capitale sociale) e tecnici (servizi pregressi analoghi o affini), impone ai concessionari di lavori pubblici, che intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, di «essere qualificati secondo quanto previsto dall’articolo 40 del codice [art. 40 del d.lgs. n. 163/2006, in tema di qualificazione per eseguire lavori pubblici] e dall’articolo 79, comma 7, del presente regolamento […]». Il comma quarto dell’art. 95 cit., invocato dall’appellante, nel prevedere che «qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo […] i requisiti previsti al comma 1 devono essere posseduti complessivamente […]» si limita a indicare il criterio applicabile al raggruppamento temporaneo per stabilire il possesso dei (soli) requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, non investendo il possesso dei requisiti di qualificazione nei lavori pubblici, per i quali quindi si applica la specifica disciplina prevista (attualmente contenuta, per i raggruppamenti temporanei di imprese, agli articoli 48 e 84 del Codice dei contratti pubblici). Pertanto, nessuna deroga, alla disciplina da ultimo richiamata, è apportata dall’art. 95, comma 4.

Nel caso di specie, l’appellante xxxx non è in possesso dell’attestazione SOA adeguata per l’esecuzione dei lavori previsti dalla concessione (il che è pacifico in causa).

6.2. – Ne deriva come conseguenza che il bando di gara non si pone in contrasto con la disciplina legislativa in tema di requisiti del concessionario, dalla quale discende la sanzione espulsiva nei confronti dell’operatore economico che non dimostri il possesso del requisito di qualificazione richiesto; né, quindi, è configurabile l’ipotizzato contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione (secondo motivo d’appello).

6.3. – Anche l’argomento sollevato col quarto motivo d’appello non persuade, perché implica la disarticolazione del raggruppamento di imprese che si è presentato come concorrente nella gara; si pretende, infatti, di non considerare la partecipazione di xxxx ai fini della qualificazione per i requisiti di esecuzione dei lavori (pur se xxxx si è presentata in gara come futura mandataria del raggruppamento concorrente; e pur se ha dichiarato in gara di partecipare anche per l’esecuzione dei lavori) e di valutare i requisiti di qualificazione solo nei confronti delle imprese mandanti. Operazione inammissibile, perché comporterebbe la sostanziale disapplicazione sia delle norme in materia di qualificazione (articoli 48 e 84 del Codice dei contratti pubblici, già sopra richiamati), sia delle norme che impongono alla mandataria il possesso dei requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti (art. 83, comma 8, del Codice dei contratti pubblici e art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010). Soluzione interpretativa che non sarebbe giustificata nemmeno alla luce della norma dell’art. 95, comma 4, del D.P.R. n. 207 del 2010, il quale, come si è già veduto, si riferisce ai soli requisiti economico-finanziari e di fatturato specifico, non ai requisiti di qualificazione per i lavori pubblici.

6.4. – Infine, è infondato anche il terzo motivo, posto che la scelta di presentarsi come raggruppamento temporaneo di imprese non è stata imposta dal bando di gara, il quale ha solo specificato i requisiti di qualificazione da possedere ove gli operatori economici avessero optato per tale forma giuridica.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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