La ricorrente impugna la sua esclusione dalla gara su piattaforma telematica.
La stessa afferma di aver regolarmente caricato la sua offerta tecnica ed economica sulla piattaforma ricevendone conferma mediante apposita PEC inviata dal sistema e, nondimeno, di essere poi stata esclusa perché la sua proposta economica sarebbe risultata illeggibile per ragioni ignote e, comunque, ad essa non imputabili.
Tar Toscana, Sez. I, 21/ 04/ 2021, n. 557 respinge il ricorso affermando che:
Il ricorso non ha fondamento.
La Stazione appaltante ha prodotto una dichiarazione del gestore della piattaforma sulla quale la gara ha avuto luogo in base alla quale xxxx pur avendo caricato il modello di offerta economica in piattaforma, ha tuttavia omesso la percentuale di ribasso nell’apposito modulo, presente nella sezione “Offerta Economica”, e ha altresì omesso di confermare l’offerta premendo sul pulsante in fondo alla stessa schermata.
Si tratta di dichiarazione che provenendo da soggetto incaricato di pubblico servizio ed attenendo alle modalità del suo espletamento deve ritenersi probante.
Ciò anche alla luce delle difese svolte da xxxx le quali fanno essenzialmente leva sulle comunicazioni di conferma ad essa pervenute dal sistema le quali, tuttavia, attestano l’avvenuto caricamento del documento contenente l’offerta economica (che non è in discussione) ma non anche il fatto che il contenuto dello stesso sia stato confermato nelle forme previste dalle istruzioni di gara, circostanza questa su cui la ricorrente non ha specificamente controdedotto.
Sicché la illeggibilità della offerta presentata dalla concorrente è dipesa da errori dalla stessa commessi nella esecuzione degli adempimenti digitali necessari al suo perfezionamento e non ad una falla della piattaforma digitale.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti