Nel respingere il ricorso avverso l’aggiudicazione di procedura per appalto di servizi assicurativi il Tar Campania si esprime su una fattispecie che certe volte si verifica in fase di apertura delle offerte economiche, ossia l’indicazione di oneri di sicurezza aziendali pari a zero.
La società aggiudicataria infatti non ha indicato nell’offerta economica i costi della sicurezza aziendale, fissati nello specifico nella cifra pari a zero, non essendo la prestazione di servizi assicurativi un’attività di natura intellettuale (per la quale è prescritto l’esonero da tale indicazione).
Tar Campania, Napoli, Sez. II, 26/ 04/ 2021, n.2686 respinge il ricorso :
bb) alla luce del più recente e diffuso orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, non si può equiparare l’omessa indicazione degli oneri per la sicurezza alla quantificazione degli stessi nell’importo pari a zero (avvenuta nella specie). Invero, la situazione del concorrente che si esime dall’emarginare nella propria offerta economica la cifra dei costi della sicurezza, è diversa da quella del concorrente che, in base alla sua politica imprenditoriale e alla personale organizzazione dei fattori produttivi, dichiara, per le ragioni più varie, di non dover sostenere alcun costo diretto in termini di sicurezza in relazione ad un determinato appalto. L’indicazione di costi della sicurezza pari a zero sottintende una specifica valutazione, da parte dell’impresa offerente, in ordine agli effetti economici dell’applicazione delle regole di sicurezza nello svolgimento concreto del servizio, ascrivibile alla consapevole volontà di determinarli in tale misura, sulla base dell’assunto che, in ragione di particolari circostanze relative alla tipologia di appalto e/o alle modalità con le quali si ritenga di fare fronte ai costi predetti, l’indicato azzeramento corrisponda all’effettiva incidenza degli stessi sull’offerta economica. Ne deriva che ogni questione di verifica del rispetto dei doveri inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro è destinata a spostarsi dal versante dichiarativo a quello sostanziale, concernente la congruità di una simile quantificazione. In definitiva, va affermato che la fissazione degli oneri aziendali per la sicurezza nella cifra pari a zero, effettuata nell’offerta economica, non essendo assimilabile alla totale pretermissione di indicazioni al riguardo, non può costituire motivo di estromissione dalla gara, a prescindere dalla natura intellettuale del servizio da affidare e dalla possibilità di ricorrere o meno all’ausilio del soccorso istruttorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 gennaio 2017 n. 223; TAR Puglia Bari, Sez. II, 6 ottobre 2020 n. 1245; TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 29 luglio 2020 n. 1665; TAR Campania Salerno, Sez. I, 22 maggio 2017 n. 948; TAR Liguria, Sez. I, 2 marzo 2017 n. 163; n.b.: è appena il caso di notare che la giurisprudenza citata appare maggiormente in linea, a differenza dei più risalenti orientamenti richiamati dalla ricorrente a sostegno delle sue ragioni, con l’attuale quadro normativo, improntato alla dequotazione dei vizi meramente formali delle offerte di gara);
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti