ACCEDI AD ARUG
0
Sentenze

Servizio di conservazione negli archivi digitali. Ammessi i contratti continuativi di cooperazione e servizi

Sui contratti continuativi di cooperazione di cui all’articolo 105 comma 3 lettera c- bis) del Codice le interpretazioni non sono certo univoche. Ieri il Tar Lazio aveva ribadito le posizioni di una parte della giurisprudenza.

Oggi il Tar Toscana si colloca su diversa posizione.

Il ricorso è relativo a procedura per acquisto software gestionale e servizi connessi.

Secondo la ricorrente l’ aggiudicataria non sarebbe in possesso del requisito della iscrizione all’Albo dei Conservatori accreditati dall’AGID richiesto dalla lex specialis per poter espletare il servizio di conservazione negli archivi digitali della documentazione prodotta dal comune.

La stessa, infatti, non sarebbe iscritta nel predetto albo né si sarebbe associata o avvalsa di società in possesso di tale qualifica.

Inoltre,nell’ambito della offerta presentata dall’aggiudicataria, la prestazione in oggetto verrebbe ad essere assolta da una società terza, legata ad essa da un non meglio specificato accordo quadro riconducibile ai contratti continuativi di cooperazione previsti dall’art. 105 comma III, lett. C del codice dei contratti, istituto che, tuttavia, non potrebbe trovare applicazione qualora si tratti di prestazioni da rendere direttamente nei confronti della stazione appaltante, essendo limitato ad un mero approvvigionamento di risorse interno alla sfera dell’appaltatore.

Il contratto quadro sarebbe inoltre privo di data certa non potendosi perciò verificare il requisito della sua sottoscrizione in data anteriore alla indizione della procedura previsto dall’art. 105 cit. e la sua durata sarebbe inferiore a quella del contratto di appalto.

Tar Toscana, Sez. I, 27/ 04/ 2021, n.601 respinge il ricorso:

Non ha innanzitutto pregio la affermazione secondo cui il servizio di conservazione non potrebbe essere svolto da imprese terze in forma di avvalimento.

La tesi è stata già smentita dalla giurisprudenza che ha avuto modo di chiarire che per lo svolgimento della attività in oggetto non è richiesta l’iscrizione in alcun albo, né alcuna particolare autorizzazione, in quanto l’accreditamento presso AgID costituisce solo una attestazione di “maggiore qualificazione nello svolgimento dell’attività”, che non integra né l’iscrizione in un apposito albo professionale, né un’autorizzazione necessaria per lo svolgimento della stessa (TAR, Milano, IV, 1632/2020; TAR Genova, II, 759/2019).

In secondo luogo non appare condivisibile la lettura restrittiva dell’art. 105 comma III, lett. C del codice dei contratti in base alla quale le prestazioni contrattuali rese dal collaboratore continuativo dovrebbero essere svolte nei confronti dell’affidatario del contratto e non – come avviene per il subappalto – direttamente a favore della stessa amministrazione aggiudicatrice.

Il Collegio non ignora che una parte della giurisprudenza del giudice d’appello ha fatto propria tale impostazione ermeneutica ma ritiene più aderente al dato normativo la diversa interpretazione data alla disposizione da altra parte della giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Il Supremo consesso ha, invero, chiarito che la necessità di garantire l’effetto utile della menzionata previsione non consente di attribuire ad essa, ai fini della delimitazione del suo perimetro applicativo, un significato tale da abbracciare prestazioni che, in mancanza della stessa, sarebbero state comunque acquisibili dal soggetto affidatario; e proprio a tale risultato si perverrebbe qualora si ritenesse di circoscrivere l’utilizzazione dell’istituto alle sole prestazioni “secondarie” e/o “sussidiarie”, ovvero a quelle non direttamente rivolte alla stazione appaltante e non coincidenti contenutisticamente con la prestazione dedotta in contratto: prestazioni che, anche a prescindere dalla previsione suindicata, sarebbero state comunque e legittimamente acquisibili ab externo dal soggetto affidatario, rivolgendosi ai propri fornitori, indipendentemente dall’epoca di stipula dei relativi contratti e senza essere tenuto al deposito degli stessi presso la stazione appaltante (Cons. Stato, V, 21/05/2020, n. 3211; Cons. Stato, III 18/07/2019, n. 5068).

La spendibilità del contratto di collaborazione in sede di gara non può poi essere inficiata nè dalla mancanza di data certa, atteso che la norma che li prevede non richiede che i contratti continuativi di cooperazione servizio e/o fornitura abbiano data certa, ma prescrive solo che essi siano stati sottoscritti “in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto (Cons. di Stato, Sez. III, 29.1.2021, n. 879), né dalla durata inferiore a quella dell’appalto posto che si tratta di contratto rinnovabile.

Il ricorso deve essere respinto.


c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

ACCEDI AD ARUG
Anteprima Acquisto