In presenza di offerte che risultino aver superato i quattro quinti del punteggio massimo previsto dal bando per i criteri qualitativi e quantitativi, la Stazione appaltante è tenuta ad effettuare il giudizio di anomalia!
Questo quanto ribadito da Tar Umbria, Sez. I, 28/ 04/ 2021, n. 275:
Con tale mezzo si lamenta l’illegittimità dell’operato della Stazione appaltante, la quale ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto specifico per il quale è causa a favore ….., senza sottoporre l’offerta di quest’ultimo alla verifica di anomalia prescritta sia dall’art. 11.7 del Capitolato d’oneri, sia dall’art. 97, comma 1 e 3, d.lgs. n. 50 del 2016, limitandosi, piuttosto, alla verifica di congruità del solo costo del lavoro ex art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50 del 2016.
Ai sensi del citato art. 97, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, quando, come nel caso in esame, il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, «la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. … Si applica l’ultimo periodo del comma 6».
In presenza di offerte che risultino aver superato i quattro quinti del punteggio massimo previsto dal bando per i criteri qualitativi e quantitativi, la Stazione appaltante è, quindi, tenuta ad effettuare il giudizio di anomalia, mentre la scelta se procedere al giudizio è rimessa alla discrezionalità della stessa qualora elementi specifici inducano a ritenere che l’offerta non sia congrua, seria e sostenibile. La disciplina dell’art. 97, comma 3, Codice dei contratti pubblici è, del resto, espressamente richiamata dal Capitolato d’Oneri, al punto 11.7 rubricato “anomalia”, recante la disciplina dettagliata del sub procedimento di verifica dell’anomalia affidato al RUP coadiuvato, se ritenuto necessario, dalla Commissione.
Sempre obbligatoria prima di procedere all’aggiudicazione, si presenta, invece, ai sensi dell’art. 95, comma 10, d.lgs. 50 del 2016, la verifica di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), ossia che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016.
Nel caso in esame la legge di gara prevedeva l’attribuzione per il punteggio tecnico di massimo 70 punti, di cui 56 attribuiti in base a “criteri di valutazione tabellari” e 14 “criteri di valutazione discrezionali” (collocandosi la soglia dei quattro quinti a 56 punti), mentre per il punteggio economico potevano essere attribuiti al massimo 30 punti (con conseguente soglia dei quattro quinti a 24 punti). Secondo quanto emerge dalla determinazione di aggiudicazione del 27 ottobre 2020, l’RTI aggiudicatario ha ottenuto, un punteggio tecnico pari a 63,91 (50,66 +13,25) e un punteggio economico pari a 24,75; entrambi tali valori risultano superiori ai quattro quinti del punteggio massimo.
Dai dati forniti, non appare contestabile che, ai sensi del citato art. 97, comma 3, d.lgs. n. 50 del 2016, l’offerta dovesse essere sottoposta a verifica dell’anomalia.
L’aggiudicazione viene annullata, con conseguente obbligo per la Stazione appaltante di piena attivazione del sub procedimento di verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti