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Sentenze

Il momento in cui si stabilisce il rapporto tra costo della manodopera e importo totale del contratto è da individuarsi nella pubblicazione del bando

L’affidamento del servizio di rimozione-blocco dei veicoli e di depositeria può essere aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso.

Il Consiglio di Stato stabilisce che è legittima la scelta da parte della stazione appaltante del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto il servizio di rimozione-blocco dei veicoli e di depositeria non risulta qualificabile come ad alta intensità di manodopera, poiché il costo della manodopera non risulta superiore al 50 per cento dell’oggetto del contratto.

La sentenza con la quale si respinge l’appello, tuttavia, va evidenziata in quanto ribadisce come “il momento a cui si deve far riferimento per stabilire il rapporto tra costo della manodopera e importo totale del contratto è da individuarsi in quello della pubblicazione del bando, con riferimento, quindi, all’importo totale del contratto risultante dalla documentazione di gara.”

Ecco le motivazioni di Consiglio di Stato, Sez. V, 10/ 05/ 2021, n. 3620:

Nel caso di specie, è da ritenersi, dunque, legittima la scelta da parte della stazione appaltante del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto il servizio di rimozione-blocco dei veicoli e di depositeria non risulta qualificabile come ad alta intensità di manodopera, poiché il costo della manodopera non risulta superiore al 50 per cento dell’oggetto del contratto. Quanto detto si evince anche dagli atti che hanno motivato e indirizzato la scelta dell’Amministrazione nel ricorrere a detto criterio. A tal riguardo si richiama, innanzitutto, la determinazione del Corpo di Polizia Municipale di avvio del procedimento di gara, secondo cui, a seguito di istruttoria interna compiuta anche con l’ausilio di ANCSA (l’Associazione Nazionale di categoria che rappresenta i Centri di soccorso stradale) relativamente ai costi di una rimozione e dell’analisi della composizione delle voci di costo in cui si struttura il servizio, è stato stabilito di attivare la procedura di gara aperta al minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice del Contratti Pubblici.

Peraltro, anche a seguito della verifica di congruità dell’offerta, effettuata nei confronti della società prima classificata, è stato posto in evidenza come il costo della manodopera incida per circa un terzo, come emerge dalla relazione redatta e sottoscritta dal RUP. …………………………

Si può quindi affermare, in conclusione, che non solo, in fase di predisposizione della gara, la scelta del minor prezzo è stata possibile proprio perché la parte del costo manodopera rappresenta elemento significativo, ma non preponderante nella chiara definizione di legge (art. 50 d.lgs. n. 50 del 2016, come richiamato dall’art. 95 dello stesso Codice), ma che tale dato risulta confermato anche a gara ultimata, in sede di ulteriore verifica del RUP sulla congruità dell’offerta presentata dalla controinteressata.

Peraltro, come già ampiamente statuito dalla sentenza appellata in conformità all’orientamento di consolidata giurisprudenza, il momento a cui si deve far riferimento per stabilire il rapporto tra costo della manodopera e importo totale del contratto è da individuarsi in quello della pubblicazione del bando, con riferimento, quindi, all’importo totale del contratto risultante dalla documentazione di gara. Tale rapporto non potrà più essere messo in discussione anche ove, per effetto dei ribassi offerti, dovesse risultare differente e superare la soglia del 50%; opinare diversamente, facendo riferimento al valore del contratto aggiudicato, condurrebbe ad un esito totalmente incerto, quante volte per effetto dei ribassi offerti il valore della manodopera inizialmente inferiore al 50% dovesse poi successivamente risultare superiore a tale percentuale.

Secondo la giurisprudenza più recente, il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo in deroga alla generale preferenza accordata a quello di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, trova giustificazione nelle ipotesi in cui si tratti di servizi che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali, ovvero caratterizzati da elevata ripetitività, oppure ove il costo della manodopera non risulti essere preponderante rispetto ad altri elementi di costo. Pertanto, si può affermare la piena legittimità e giustificazione di tale criterio di aggiudicazione con riferimento ai servizi di natura standardizzata.

In sede di scelta del criterio per affidare un appalto pubblico, il nuovo Codice dei contratti circoscrive il ricorso al « minor prezzo » alle procedure per l’affidamento di forniture o di servizi che sono, per loro natura, strettamente vincolati a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non vi è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate; in tali casi può prescindersi da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico” (Cons. Sato, sez. V, 19 novembre 2020, n. 7182; 20 gennaio 2020, n. 444; sez. III, 13 marzo 2018, n. 1609).

Nella fattispecie in questione il criterio del minor prezzo trova, dunque, giustificazione, come riconosciuto nella sentenza appellata, oltre che nella bassa intensità di manodopera, nella natura standardizzata del servizio.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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