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Sentenze

Il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva inizia a decorrere dalla comunicazione di cui all’art. 76 del Codice, e non dalla sua efficacia

La stazione appaltante  ha provveduto alla aggiudicazione della procedura di gara in data  20/11/2020, con atto che ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di Gara.

Tale provvedimento è stato pubblicato all’albo pretorio in data 23/11/2020, per rimanervi fino al 08/12/2020.

Con lettera del 24/11/2020 è stato comunicato a tutti i partecipanti alla gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. a), e comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, l’esito della procedura di gara, indicando espressamente il nome dell’aggiudicatario ed i punteggi dallo stesso conseguiti .

In  data 7/12/2020, la ricorrente accedeva alla documentazione di gara.

Il ricorso avverso l’aggiudicazione veniva notificato in data 18/ 02/ 2021, in quanto secondo la medesima il termine doveva decorrere dalla comunicazione dell’esito positivo del procedimento di verifica dei requisiti in capo all’aggiudicataria.

Tar Molise, Sez. I, 17/ 03/ 2021, n. 183respinge il ricorso :

3.2. A fronte di tutto ciò, però, la ricorrente ha provveduto solo in data 18/02/2021 alla notifica del proprio ricorso, e dunque oltre il termine per impugnare l’aggiudicazione previsto dall’art. 120 cod.proc.amm., atteso che questo aveva preso a decorrere al più tardi dall’accesso agli atti effettuato il 7/12/2020, e non già, come invece vorrebbe la ricorrente, dalla comunicazione dell’esito positivo del procedimento di verifica dei requisiti in capo all’aggiudicataria..

3.3. Infatti non è condivisibile l’assunto della ricorrente che il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorrerebbe solo dall’efficacia di questa – a sua volta dipendente dalla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario – anziché dalla relativa comunicazione.

In senso contrario è dirimente il dettato dell’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., a tenore del quale il ricorso si propone “nel termine di trenta giorni, decorrente […] dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

In proposito il richiamato art. 79, comma 5, lett. a) prevedeva la comunicazione d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva agli altri concorrenti; ciò che oggi parimenti prevede – salva l’eliminazione dell’aggettivo “definitiva”, non più previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici – l’analogo art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016.

È dunque chiara la previsione del decorso del termine per l’impugnazione già a far data dalla comunicazione dell’aggiudicazione; mentre su tutt’altro piano si colloca la verifica in ordine al possesso dei requisiti (art. 32, comma 7, d. lgs. n. 50 del 2016; già art. 11, comma 8, d. lgs. n. 163 del 2006), la quale incide solo sull’efficacia dell’aggiudicazione.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in proposito da tempo affermato, del resto, che “il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all’art. 79, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all’aggiudicatario” (Cons. Stato, Ad. Plen. 31 luglio 2012, n. 31 e, più di recente, sez. VI, 30 luglio 2020, n. 4858).

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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