Viene impugnato il bando per il Servizio di vigilanza antincendio.
Secondo la ricorrente la stazione appaltante ha indicato il valore complessivo dell’appalto omettendo di specificare quanta parte di detto importo sia da imputare al costo della manodopera.
Non solo, quand’anche l’intero importo della base d’asta dell’appalto venisse imputato alla copertura dei costi del lavoro, lo stesso sarebbe più basso rispetto agli importi rilevati dalle Tabelle ministeriali applicabili alla fattispecie (Tabelle allegate al D.M. 2 agosto 2010).
Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 24/ 06/ 2021, n.1546 accoglie il ricorso ed annulla il bando:
Con riferimento alla base d’asta, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza, l’individuazione da parte della stazione appaltante di un costo del lavoro inferiore a quello risultante dalle Tabelle ministeriali produce effetti diversi a seconda della fattispecie. Si è infatti precisato che, se minimi scostamenti non integrano di per sé un indice di illegittimità del bando, difformità rilevanti possono invece inficiare la validità della lex specialis; nel contempo, la legittimità della legge di gara viene meno ove la base d’asta non presenti una consistenza tale da garantire ragionevolmente la congruità delle offerte presentate: «Il semplice fatto che la stazione appaltante si sia discostata dalle tabelle ministeriali, nella determinazione della base d’asta, non è indice ex se di illegittimità della disciplina di gara […], perlomeno laddove tale scostamento non sia rilevante e la base d’asta sia tale da garantire ragionevolmente la congruità dell’offerta economica» (TAR Lazio, Roma, II, 14 aprile 2016, n. 4404). Il bando risulterà parimenti annullabile allorquando l’importo soggetto a ribasso non si ponga nel pieno rispetto degli standard minimi fissati dal CCNL applicabile nel settore di riferimento: «[…] (nel)la determinazione del prezzo a base d’asta nei bandi di gara […] i dati sul costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali […] non costituiscono un limite inderogabile: la previsione di inderogabilità riguarda solamente il trattamento normativo e retributivo del lavoratore in base ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva» (TAR Campania, Napoli, V, 2 febbraio 2021, n. 700).
In sintesi, una base d’asta che si fondi su un costo della manodopera più basso rispetto a quello che emerge dalle Tabelle ministeriali non è di per sé causa di illegittimità della legge di gara; lo diventa allorquando vi deroga in termini macroscopici, quando non garantisce ragionevolmente la possibilità di presentare offerte congrue, e quando viola il trattamento normativo e retributivo previsto dalla contrattazione collettiva nei confronti del lavoratore.
2.4. Tanto precisato, occorre intanto stabilire se nel caso di specie vi sia uno scostamento tra il costo del lavoro considerato nella base d’asta e quello risultante dalle Tabelle ministeriali. Sarà poi necessario chiarire se l’eventuale differenziale rilevato sia idoneo o meno a inficiare la validità del bando, secondo i criteri sopra enunciati.
………….
Lo scostamento è dunque presente.
2.4.2. L’insufficienza della base d’asta, lungi dal poter essere considerata di ordine minimale, risulta invece di notevole consistenza. Ciò in quanto il costo del lavoro effettivamente preso a riferimento dall’Amministrazione deve ritenersi considerevolmente inferiore rispetto al valore determinato dalla ricorrente in €. 15,49. Come sopra illustrato, infatti, tale quoziente veniva ottenuto dividendo l’intera base d’asta per il numero totale delle ore; tuttavia, la base d’asta non può essere imputata per intero alla remunerazione della manodopera, dovendo invece far fronte anche a ulteriori voci di costo espressamente previste dal Capitolato speciale d’appalto.
Si fa riferimento, a titolo meramente esemplificativo: alle spese generali (che sempre devono essere tenute in considerazione, attenendo al funzionamento stesso dell’impresa aggiudicataria); alle spese relative alla fornitura di dispositivi di protezione individuale, da indicare in sede di offerta tecnica (art. 6, pag. 16 del Capitolato); ai costi della formazione del personale (……..); alla fornitura di una dotazione minima strumentale per ciascuno dei presìdi ove il servizio deve essere svolto (art. 7.3, punto 9 del Capitolato); all’allestimento, pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali messi a disposizione dalla ……. (art. 7.3, pagina 20); ai costi afferenti alla polizza di assicurazione di cui all’art. 17 del Capitolato.
Dovendosi sottrarre dalla base d’asta plurimi e consistenti ulteriori importi, la somma da imputare al costo della manodopera risulterà ancora inferiore rispetto a quella considerata dalla ricorrente, che già conduceva a un ammontare (€. 15,49) insufficiente a coprire quanto risultante dalle Tabelle ministeriali applicabili al servizio (€. 15,66). Lo scostamento in tal modo evidenziato deve pertanto ritenersi rilevante ai fini dell’indagine sulla legittimità della lex specialis.
2.4.3. Nel contempo, la circostanza che la base d’asta quantificata non sia idonea a coprire né per intero il costo del lavoro tabellare, né tutte le altre voci di spesa ritraibili dal capitolato, rende la stessa inidonea a consentire la formulazione di un’offerta congrua ed effettivamente sostenibile da parte delle ditte partecipanti.