Servizi di gestione della tassa automobilistica regionale. Viene proposto ricorso avverso la stipula di un accordo di cooperazione per la gestione degli archivi delle tasse automobilistiche e degli atti ad essa presupposti e conseguenti.
Il ricorso viene accolto, evidenziando in particolare le caratteristiche che definiscono un accordo paritetico tra pubbliche amministrazioni.
Ecco le motivazioni di Tar Campania, Napoli, Sez. III, 30/ 06/ 2021, n. 4520:
Occorre al riguardo verificare se lo schema di disciplinare approvato con la deliberazione impugnata possa essere qualificato come accordo paritetico di cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la prestazione di servizi, che ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, recepito dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non soggiace all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica ove si verifichino, in via cumulativa, le seguenti condizioni:
<< a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione>>.
L’accertamento di tali condizioni, in quanto eccezioni al principio di libera circolazione dei servizi ed alla regola della massima attuazione della concorrenza, va operato in maniera rigorosa alla luce delle clausole del disciplinare approvato.
Dall’analisi di tali elementi andrà dedotto se l’accordo concluso presenti i caratteri che legittimano la deroga alla posizione dei servizi sul mercato ( realizzazione di un interesse pubblico effettivamente comune ai partecipanti, reale divisione dei compiti e responsabilità dei servizi pubblici oggetto dell’accordo; riconoscimento di un mero rimborso spese –cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, nona Sezione, sentenza 4 giugno 2020, C-429/19).
Va rilevato che, affinchè si abbia un’effettiva cooperazione tra pubbliche amministrazioni , sono necessarie la previa definizione delle reciproche esigenze, l’individuazione di soluzioni concordate e la suddivisione di compiti e di responsabilità tra le stesse, così che le attività svolte in sinergia convergano nella realizzazione di un obiettivo comune.
Dal tenore della deliberazione impugnata, e dello stesso disciplinare allegato e in seguito sottoscritto, non si desume l’esistenza del requisito sub a), meramente enunciato in astratto, e segnatamente nella misura in cui è stato declinato dalla citata pronuncia della CGUE.
La Corte di Giustizia ha meglio declinato il concetto di “cooperazione”, sottolineando come i riferimenti cooperativistici contenuti nella Direttiva avvalorino quello che è un elemento fondante degli accordi di cui all’art. 12, che devono dunque possedere il “requisito di effettività della cooperazione così stabilita o realizzata” (§25 Ordinanza CGUE).
La definizione della attività come <<di interesse comune delle parti per il raggiungimento delle rispettive attività istituzionali>> non è infatti sufficiente a delineare una strategia comune da perseguire, nella quale concentrare lo svolgimento delle reciproche attività coincidenti o complementari. Né appare idoneo a tal fine quanto previsto dall’art. 6 del disciplinare a mente del quale :”………..si impegnano, ognuno per quanto di competenza, a predisporre le migliori condizioni per l’esecuzione delle attività previste nel presente Disciplinare, nel reciproco interesse pubblico e con un adeguato standard di qualità.”. In mancanza di una precisa specificazione delle rispettive competenze la previsione si riduce invero ad una mera formula di stile, priva di contenuto concreto.