Con sentenza n. 26556/2021, la Sezione penale della Cassazione afferma che il reato di turbativa d’asta si possa applicare anche alle procedure di affidamento diretto.
Nella fattispecie il ricorrente adiva la Cassazione avverso un provvedimento del tribunale che lo sottoponeva alla misura degli arresti domiciliari per concorso nel reato di turbata libertà nella scelta del contraente, nell’ambito di un procedimento di affidamento diretto, con selezione attraverso sorteggio.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, specificando come il reato di turbativa nella libertà di scelta del contraente, ex art. 353-bis cod. pen., sia “un reato di pericolo, posto a tutela dell’interesse della pubblica amministrazione di poter contrarre con il miglior offerente, per il cui perfezionamento è necessario che sia posta concretamente in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara, ma non anche che il contenuto di detto provvedimento venga effettivamente modificato in modo tale da condizionare la scelta del contraente“.
Secondo la Suprema Corte, in merito alle doglianze del ricorrente, la condotta atta ad interferire illecitamente sulla determinazione del contenuto del bando di gara, o dell’atto ad esso equipollente, assumono rilevanza solo se l’organo o l’ente pubblico abbia iniziato il procedimento amministrativo che dimostri la volontà di contrarre, ma non è necessario il ricorso a modelli tipizzati per individuare tale “inizio” o riconducibili a qualche specifica normativa, neppure quella del cd. codice degli appalti.
In sostanza, non è necessaria la pubblicazione di un bando di gara, ma soltanto che una procedura amministrativa finalizzata alla gara si sia aperta. L’inizio del procedimento amministrativo deve essere oggettivamente individuabile e ciò che rileva è solo l’avvio di un iter procedurale, anche informale.
QUI la sentenza
A cura di: La redazione di TUTTOGARE PA