Nell’accogliere i motivi aggiunti del ricorso avverso il provvedimento ex articolo 42 bis del DPR 327/2001 (acquisizione sanante) il Tar Brescia ribadisce come il procedimento debba essere correttamente espletato.
Queste le motivazioni di Tar Lombardia, Brescia, Sez. I, 30/ 08/2021, n.776:
8.Per quanto concerne il merito, il Collegio ritiene di dover accogliere, con assorbimento degli ulteriori profili di doglianza, la censura relativa alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento per l’adozione del provvedimento ex articolo 42 bis, atteso che detta comunicazione è stata notiziata alla parte interessata solo unitamente al provvedimento conclusivo dell’iter e quindi vanificando del tutto la sua possibilità di partecipare utilmente al procedimento.
9.La stessa Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità dell’istituto di cui al nominato articolo 42 bis del TU Espropri, introdotto dall’art. 34, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111, ha ricordato che “in materia espropriativa, questa Corte ha da tempo affermato che i privati interessati devono essere messi “in condizioni di esporre le proprie ragioni sia a tutela del proprio interesse, sia a titolo di collaborazione nell’interesse pubblico” (sentenza n. 13 del 1962; sentenze n. 344 del 1990, n. 143 del 1989 e n. 151 del 1986). Per parte sua, il provvedimento disciplinato dalla norma in esame non potrebbe, innanzitutto, sottrarsi all’applicazione delle ricordate, generali, regole di partecipazione del privato al procedimento amministrativo, come, infatti, è riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, che impone la previa comunicazione di avvio del procedimento. Ma, soprattutto, in virtù della effettiva comparazione degli interessi contrapposti richiesta dalla norma in questione, il privato sarà ulteriormente sempre posto in grado di accentuare il proprio ruolo partecipativo, eventualmente facendo valere l’esistenza delle “ragionevoli alternative” all’adozione dell’annunciato provvedimento acquisitivo, prima fra tutte la restituzione del bene.” (Corte Cost., 30 aprile 2015, n. 71).
10.La necessità che il provvedimento di acquisizione sanante sia assunto nel pieno rispetto delle garanzie partecipative è confermato del resto da un consolidato orientamento sia del giudice amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli Sez. V, 19 luglio 2019, n. 3979; Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2017, n. 4809; Cons. Stato, Ad. Plen., 9 febbraio 2016, n. 2) sia del giudice ordinario (Cass. Civ., Sez. unite, 29 ottobre 2020, n. 6619).
11.Nel caso di specie l’esponente ha evidenziato come l’amministrazione, oltre a non esplicitare le considerazioni effettuate in merito alla comparazione degli interessi in conflitto, abbia incongruamente e illogicamente indicato in soli 117 mq le aree occupate stabilmente dal 2002 al 2015, pur essendo le superfici interessate dall’occupazione di dimensioni di gran lunga superiori, così come non ha dato alcuna evidenza dei criteri di calcolo applicati per determinare il valore venale dell’area e gli altri parametri di legge.
12.Tali considerazioni confermano, in concreto, che il coinvolgimento della proprietà avrebbe per contro consentito all’amministrazione di disporre di tutti gli elementi necessari per una completa istruttoria.
13.Ne consegue la fondatezza della censura e, per l’effetto, l’annullamento dell’atto impugnato con i motivi aggiunti.
Articolo 42 bis Decreto Presidente della Repubblica 08/06/2001, n. 327
- Valutati gli interessi in conflitto, l’autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest’ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.
- Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche quando sia stato annullato l’atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all’esproprio, l’atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un’opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione può essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l’annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l’amministrazione che ha adottato l’atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente già erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
- Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l’occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell’articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l’interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma.
- Il provvedimento di acquisizione, recante l’indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell’area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l’emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l’assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell’atto è liquidato l’indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L’atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’articolo 20, comma 14; è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell’amministrazione procedente ed è trasmesso in copia all’ufficio istituito ai sensi dell’articolo 14, comma 2.
- Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalità di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento è di competenza dell’autorità che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell’indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale è pari al venti per cento del valore venale del bene.
- Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando è imposta una servitù e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l’autorità amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, può procedere all’eventuale acquisizione del diritto di servitù al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia.
- L’autorità che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo nè dà comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale.
- Le disposizioni del presente articolo trovano altresì applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi è già stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualità e prevalenza dell’interesse pubblico a disporre l’acquisizione; in tal caso, le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell’interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti