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Coronavirus

Il D.L. 127/2021 e le novità in materia di Green Pass nel mondo del lavoro

Il 21 settembre 2021 è stato varato dal Consiglio dei ministri il D.L. n. 127/2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Il provvedimento, stabilisce l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde Covid-19 negli ambienti di lavoro sia pubblici che privati e negli uffici giudiziari, in particolare disciplinando le modalità d’impiego delle certificazioni verdi Covid-19 in tali settori.

Il nuovo provvedimento incide sul D.L. n. 52 del 22 aprile 2021.

A) I soggetti a cui è rivolto il D.L. 127/2021

1) Gli artt. 9-quinquies e 9-septies sanciscono l’obbligo, a partire dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato d’emergenza) per i lavoratori del settore pubblico e privato, nonché per i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali settori, di possedere e esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid 19 ai fini di accedere agli ambienti in cui si svolge l’attività lavorativa, fatta eccezione solo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica,.

2) L’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid 19 in vigore dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, è esteso al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai componenti delle commissioni, al fine di accedere agli uffici giudiziari. In questo caso però il controllo del rispetto degli obblighi imposti dal nuovo Decreto, è devoluto ai responsabili della sicurezza interna delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria.

3) In tutti gli altri casi, il controllo del rispetto degli obblighi imposti dalle nuove misure, è devoluto ai datori di lavoro che dovranno, entro il 15 ottobre, definire le modalità operative per l’organizzazione dei controlli prevedendo prioritariamente, ove possibile, che le verifiche siano effettuate al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi imposti.

B) Le sanzioni previste per datori e dipendenti.

1) Per i lavoratori, la comunicazione del mancato possesso della certificazione o l’esserne sprovvisti al momento dell’ingresso nel luogo di lavoro integrano l’ipotesi di assenza ingiustificata che si protrae fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Tale condizione non comporta conseguenze disciplinari, né fa venir meno il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro ma determina la non corresponsione della retribuzione o altro compenso o emolumentocomunque denominato durante i giorni considerati come assenze ingiustificate.

2) Per i datori di lavoro di aziende private che abbiano meno di quindici dipendenti, è prevista la possibilità, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, di sospendere il lavoratore per una durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

3) In caso di mancato controllo o omessa definizione delle modalità operative secondo cui effettuare le verifiche, i datori di lavoro, sia in ambito pubblico che privato, verranno puniti con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro tra i 400,00 e i 1.000,00 euro.

4) Nel caso in cui i lavoratori accedano agli ambienti di lavoro violando gli obblighi imposti e quindi pur non possedendo la certificazione, invece, sia nel settore pubblico che in quello privato, sarà applicata una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra i 600,00 e i 1.500,00 euro.

Si rinviano, infine, al 30 settembre 2021, le decisioni riguardo le nuove misure da adottare in materia di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative.

Le misure approvate con il Decreto rappresentano un chiaro incentivo alla vaccinazione e mirano a garantire la graduale ripresa delle attività e dei servizi in totale sicurezza.

A cura di Francesco Paolo Visaggi – Legal Team

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