Questo quanto stabilito dal Tar Val d’Aosta nel respingere il ricorso avverso adesione di Azienda Sanitaria a Convenzione Consip.
Tar Valle d’Aosta, Sez. Unica, 29/09/2021, n.59 si esprime su una vicenda complessa, con un giudizio pendente al Consiglio di Stato, ricordando le disposizioni di legge che regolano gli acquisti delle Aziende Sanitarie, anche alla luce dei due “Decreti Semplificazioni”:
La normativa che disciplina la materia non avrebbe consentito alcun prolungamento della proroga, trattandosi di procrastinare un affidamento diretto che non risulta ammesso dalla legge, se non in limitatissime eccezioni, nell’ambito in questione.
In primo luogo e contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, l’Azienda resistente ha certamente rispettato la parte del comma 8 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) laddove si stabilisce che “non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto”, considerato che l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2370/2021 ha sospeso la procedura di gara posta in essere dalla Centrale di acquisto regionale, inibendo quindi di dare corso alla stessa attraverso l’attivazione della correlata convenzione.
In ogni caso, le disposizioni di legge applicabili agli acquisti delle Aziende sanitarie impongono il ricorso ad una centrale di committenza, non ammettendosi procedure alternative e tantomeno affidamenti diretti: l’art. 37 del D. Lgs. n. 50 del 2016, al comma 12, conferma “gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”, come rinvenibili – per gli enti del settore sanitario – nell’art. 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006 (“Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”) e nell’art. 1, comma 548, della legge n. 208 del 2015 (“Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA”). L’art. 1, comma 2, del decreto legge n. 76 del 2020, convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020, modificato con il decreto legge n. 77 del 2021, convertito in legge n. 108 del 2021 (Decreto semplificazioni bis), non ha derogato alle richiamate prescrizioni, visto che, nell’ammettere l’affidamento diretto per i servizi inferiori a € 139.000, ha fatto salve le previsioni di cui agli artt. 37 e 38 del D. Lgs. n. 50 del 2016, ossia i casi in cui è obbligatorio il ricorso alle centrali di committenza.
Al cospetto del richiamato quadro normativo e in presenza di una situazione fattuale in cui – oltre all’esaurimento delle risorse per la proroga del precedente contratto-ponte – risultava attivabile una sola convenzione, ossia quella della Consip, stante l’inefficacia di quella riferibile alla Centrale di acquisto regionale (SCR Piemonte), nessuna illegittimità può essere contestata all’Azienda sanitaria resistente, la quale ha correttamente attivato la Convenzione Consip (cfr., in senso conforme, Consiglio di Stato, III, 31 marzo 2021, n. 2707).
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti