Queste le motivazioni di Consiglio di Stato, Sez. III, 06/10/2021, n.6655:
V) Va infine respinta la tesi della nullità dei contratti per assenza di compenso.
In linea con le controdeduzioni svolte sul punto dalle parti resistenti, occorre osservare, nell’ordine: a) che tutti e tre i contratti recano la previsione di un corrispettivo; b) nel contratto con il corrispettivo più basso – quello tra la ……… e la ……….. – si contempla espressamente (art. 4, comma 4) il rimborso di ogni costo per le risorse materiali ed immateriali, tecniche o finanziarie che si dovessero rendere necessarie per l’esecuzione del rapporto. Dunque, il corrispettivo iniziale costituisce la remunerazione del solo impegno dell’ausiliaria alla partecipazione, in posizione ancillare, alla gara. Lo stesso compenso verrà integrato mediante remunerazioni ulteriori, rapportate al concreto ausilio prestato; c) gli altri due contratti recano compensi (di 2.000,00 e 3.000,00 €) di cui si prevede la corresponsione al momento stesso dell’aggiudicazione, dal che non pare potersi escludere la sussistenza di un obbligo retributivo aggiuntivo, da rapportare al concreto apporto fornito in corso di esecuzione.
Tanto si afferma anche alla luce dell’orientamento di recente ribadito dalla sezione (Cons. Stato, Sez. III, n. 5294/2021) secondo il quale con riferimento al contratto di avvalimento ricorre l’esigenza di ancorare la determinazione del corrispettivo all’effettiva entità della prestazione resa dall’impresa ausiliaria, quale potrà delinearsi solo all’esito, o comunque nel corso, dell’esecuzione dell’appalto, alla luce delle specifiche esigenze di “soccorso” manifestate dall’impresa ausiliata ovvero della concreta attività sostitutiva posta in essere da quella ausiliaria. L’eventuale lacuna derivante dalla mancata espressa determinazione del (così inteso) corrispettivo può essere colmata in forza della norma suppletiva, analogicamente applicabile, di cui all’art. 1657 c.c., concernente il contratto di appalto, a mente della quale <<se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice>>.
Nel caso specifico, infine, la valutazione di congruità dei corrispettivi deve poi ulteriormente tenere conto del fatto – opportunamente evidenziato dalle difese resistenti – che le società cooperative paciscenti sono accomunate da una chiara convergenza solidaristica delle loro finalità e che una parte cospicua delle attività di supporto dovrà svolgersi con forme, tempi e modalità tali da non implicare spese vive effettive, trattandosi per lo più di incontri formativi e organizzativi e di attività di affiancamento affidate a personale già in forza alle cooperative ausiliarie.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti