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Sentenze

Codice appalti o codice terzo settore?

La vicenda si riferisce ad una procedura per l’affidamento gestione mediante concessione del “Centro Polifunzionale Diurno per Anziani”, il cui avviso pubblico non richiamava alcuna norma utile all’inquadramento giuridico della procedura medesima.

L’associazione seconda graduata impugna gli esiti della procedura, e con un unico motivo di ricorso lamenta la violazione del d.lgs. 50/2016, in quanto non sarebbero stati rispettati i criteri di trasparenza, imparzialità e pubblicità della gara.

Tar Campania, Salerno, I, 10 ottobre 2021, n. 2116 respinge il ricorso con la seguente motivazione:

“La gara per cui è causa è destinata ad operatori del terzo settore, con espressa previsione di gratuità per l’assenza di alcun canone a carico del Comune di Angri (essendo espressamente solo eventuale la corresponsione di contributi pubblici o privati). Ne consegue che la gara è regolata dal D.lgs. 177/2017, e non dal d.lgs. 50/2016. La distinzione è dirimente, in quanto, pur se il d.lgs. 177/17 richiama il principio di trasparenza e imparzialità, solo il d.lgs. 50/2016 prevede regole analitiche, precise e stringenti sulle forme della gara e sugli strumenti per assicurare la trasparenza e l’imparzialità. L’oggetto della gara che concerne attività socialmente utile, la natura dei soggetti coinvolti quali operatori del terzo settore, nonché la previsione espressa dell’assenza di canone a carico del Comune, sono tutti elementi che in modo palese riconducono la gara alle previsioni del d.lgs. 177/17, con sottrazione quindi all’ambito e alle stringenti previsioni del d.lgs. 50/2016. Ne consegue che è infondata la doglianza di parte ricorrente, contenuta nel ricorso, secondo cui l’amministrazione resistente avrebbe violato le regole di trasparenza, imparzialità e pubblicità di cui al d.lgs. 50/2016.

4. Peraltro, alla luce delle previsioni del d.lgs. 177/17 il ricorso è infondato anche sotto un ulteriore profilo. L’art. 56 c. 3 d.lgs. 177/17, nel dettare la disciplina delle gare nel terzo settore, non rinvia a tutte le analitiche previsioni del d.lgs. 50/2016, ma si limita a prevedere che «l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime».

Il Collegio rileva che nel caso in esame la gara è stata improntata ai principi generali e ampi previsti dal citato art. 56 c. 3. Infatti occorre evidenziare che: la gara è stata preceduta da un avviso adeguatamente pubblicizzato, tanto che sono state presentate quattro domande; la Commissione si è riunita redigendo apposito verbale; per assicurare la maggiore imparzialità, ogni commissario, separatamente dagli altri, ha comparativamente esaminato e votato le domande, attribuendo un voto da 1 a 10, e all’esito è stata calcolata la media per individuare il vincitore; i criteri di valutazione sono adeguati al tipo di gara, avendo sul punto l’amministrazione precisato che «Le valutazioni dell’amministrazione sono state dettate dall’esperienza nel settore delle associazioni, da un confronto delle proposte presentate circa il contenimento del contagio Covid -19, oltre che dall’esame dei documenti presentati e richiesti dall’avviso pubblico». Quindi sono stati rispettati i principi generali di trasparenza e imparzialità”.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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