Lo ribadisce Consiglio di Stato, Sez. V, 12/10/2021, n.6845 respingendo l’appello avverso l’aggiudicazione:
6.- Il sesto mezzo deduce la violazione dell’art. 95, comma 10-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016, per non avere la Commissione giudicatrice utilizzato tutti i settanta punti previsti per la valutazione delle offerte tecniche, in tale guisa asseritamente alterando il rapporto 70/30 tra offerta tecnica ed economica, in favore dell’offerta economica.
Il motivo è infondato, in quanto il punteggio qualitativo è espressione della valutazione tecnica della Commissione, cui non poteva essere imposta l’attribuzione del punteggio più alto. A tale riguardo giova ricordare la consolidata giurisprudenza secondo cui nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nessuna norma di carattere generale impone alle stazioni appaltanti di attribuire alla migliore offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, la quale deve essere espressamente prevista dalla legge di gara (Cons. Stato, V, 23 marzo 2018, n. 1845). Le stesse Linee guida A.N.A.C. del 21 settembre 2016 prevedono la mera facoltà di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a condizione che la stessa sia prevista nel bando di gara. Detto in altri termini, la riparametrazione delle offerte, evocata dall’appellante, costituisce un’operazione facoltativa di carattere discrezionale, non disciplinata da alcuna norma di legge, che, per essere applicata, richiede un’esplicita e motivata disposizione della legge di gara, nel caso di specie assente.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti