Tar Toscana, Sez. III, 16/10/2021, n. 1327 respinge il ricorso ribadendo che :
In termini generali, è noto che la determinazione del contenuto dei bandi di gara, e, per quanto qui interessa, dell’oggetto delle procedure di acquisizione e degli affidamenti indetti dalle stazioni appaltanti pubbliche costituisce espressione di un potere ampiamente discrezionale, o meglio di una discrezionalità connotata da un’elevata componente di merito amministrativo, inteso come spazio riservato a valutazioni guidate da regole non giuridiche di opportunità e buona amministrazione. La scelta sul mercato dei prodotti da acquistare perché ritenuti funzionali ed efficaci rispetto all’effettivo perseguimento dell’interesse pubblico non è, di conseguenza, sindacabile in sede giurisdizionale, salvo che essa appaia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria o sproporzionata, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e all’esigenza di non restringere indebitamente la platea dei potenziali concorrenti (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. III, 31 marzo 2020, n. 2186; id., sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6006).
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti