Poiché in sede di offerta economica essa aveva indicato euro 388.172 l’anno per 29 figure (compresi impiegato dell’appalto e dietista), non è legittimo che in sede di giustificazioni riferisca tale importo a 27 figure, allocando dietista e impiegato di appalto (rispettivamente 11.394 e 18.990 euro l’anno) nella voce “spese generali” (il cui importo di euro 177.323 euro l’anno non ha subito variazioni dall’offerta economica alle giustificazioni). Questo si traduce in un’offerta indeterminata, non essendo chiaro se la volontà della parte sia quella espressa nell’offerta economica o quella espressa nel giustificare l’anomalia dell’offerta (si tratterebbe di un’inammissibile rettifica di un elemento essenziale dell’offerta economica).
Tar Toscana, Sez. III, 04/11/2021, n. 1436 accoglie il ricorso:
La terza censura è fondata.
L’aggiudicataria, nella propria offerta economica, indica il personale da utilizzare nell’appalto in 29 unità, alle quali corrisponde il dichiarato costo annuo complessivo di manodopera pari ad euro 388.172,60. Invece, nei giustificativi inviati dall’aggiudicataria stessa ad Estar in data 2.3.2021, al predetto importo sono ascritti 27 dipendenti, mentre il costo degli altri due addetti (dietista e impiegato dell’appalto) è ricompreso espressamente nell’ambito della voce “spese gestionali, amministrative e altri costi generali”. In tal modo è stata modificata (rectius: incrementata), in sede di giustificazioni, la spesa originariamente prevista per la manodopera da utilizzare nell’appalto. L’importo che, nell’offerta economica, corrispondeva a 29 addetti, nella successiva giustificazione corrisponde a 27 addetti, e la spesa degli altri due trova copertura in altra voce del quadro economico.
Rileva pertanto una sostanziale modifica dell’offerta in uno dei suoi elementi essenziali, quale è la voce relativa al costo del personale impiegato per eseguire l’appalto.
Orbene, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, che il Collegio condivide “la modifica, contenuta nelle giustificazioni, dei costi della manodopera comporta un’inammissibile rettifica, effettuata in corso di gara ed in sede di verifica dell’anomalia, di un elemento costitutivo essenziale dell’offerta economica, che non è suscettivo di essere immutato nell’importo al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici, posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, sottesi alla specifica individuazione di entrambe tali voci di costo, come imposta dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016” (Cons. Stato, V, 11.12.2020, n. 7943; TAR Piemonte, II, 16.11.2020, n. 729).