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Quando l’appaltatore non accetta la proroga

La ricorrente, già aggiudicataria dell’appalto, impugna la deliberazione con la quale viene disposta in suo favore la proroga tecnica del contratto sino al 31.12.2021, lamentando la non convenienza economica della proroga stessa ai prezzi a suo tempo convenuti.

Tar Campania, Salerno, Sez. II, 10/11/2021, n.2404 accoglie il ricorso annullando la deliberazione di proroga:

L’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 prevede che “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione, se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga”.

L’art. 2 del contratto d’appalto sottoscritto tra le parti e l’art. 2 del capitolato speciale prevedono che “l’appaltatore avrà l’obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, fino a quando l’ASL non avrà provveduto a stipulare un nuovo contratto e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del contratto”.

Dalla motivazione del provvedimento impugnato, emerge che il contratto di appalto, scaduto il 15.09.2020 a seguito di rinnovo, è già stato prorogato fino al 15.07.2021, nelle more della stipula di un nuovo contratto.

Pertanto, essendo scaduto il termine di 90 giorni dalla scadenza rinnovata del contratto, l’appaltatore non è più obbligato a continuare il servizio alle condizioni convenute.

 A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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