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Sentenze

Diritto di accesso agli atti di gara espletata da condominio privato

E’ sufficiente che il soggetto presso cui si pratica l’accesso, ancorché di diritto privato, svolga un’attività che sia riconducibile sul piano oggettivo ad un pubblico interesse inteso in senso lato, perché a quest’ultimo sia applicabile la disciplina fissata dalla legge n. 241 del 1990 in materia in accesso.

Questo quanto ribadito dal Tar Abruzzo in una vicenda che riguarda un condominio privato che aveva invitato più imprese per l’affidamento dei lavori di ricostruzione post-terremoto.

L’impresa ricorrente  impugna il diniego all’accesso e ogni atto connesso e conseguente sulla istanza ostensiva avente ad oggetto il verbale dell’assemblea del condominio resistente e tutti gli atti di gara, chiedendo il riconoscimento del diritto di accesso.

Secondo il condominio l’appalto per la ricostruzione di edifici danneggiati dal terremoto del 6.4.2009 sarebbe riconducibile esclusivamente all’appalto privatistico, e non sarebbe esperito da soggetto tenuto all’applicazione della normativa di evidenza pubblica e, conseguentemente, a quella relativa all’accesso.

Tar Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 18/11/2021, n. 512 accoglie il ricorso riconoscendo il diritto della ricorrente di accedere agli atti del condominio:

La tesi di parte resistente non può essere condivisa.

L’art. 22 della L. 241/90 sopra menzionato dispone espressamente che: “Ai fini del presente capo si intende: (…) e) per <<pubblica amministrazione>> tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

Per i particolari fini considerati dalla norma, quindi, la nozione di “pubblica amministrazione” risulta di ben più ampia portata rispetto a quella contenuta in altri settori ordinamentali (quale ad esempio quello della contrattualistica pubblica), estendendosi anche, per quanto di interesse in questa sede, ai soggetti privati tout court , laddove l’attività da questi posta in essere risulti genericamente di pubblico interesse .

Ne consegue che, in tema di accesso ai documenti amministrativi, è sufficiente che un soggetto di diritto privato ponga in essere una attività che corrisponda ad un pubblico interesse, perché lo stesso assuma la veste di “pubblica amministrazione” e come tale sia assoggettato alla specifica normativa di settore.

In altri termini, è sufficiente che il soggetto presso cui si pratica l’accesso, ancorché di diritto privato, svolga un’attività che sia riconducibile sul piano oggettivo ad un pubblico interesse inteso in senso lato, perché a quest’ultimo sia applicabile la disciplina fissata dalla legge n. 241 del 1990 in materia in accesso.

Ciò posto, non vi è dubbio che nella specie il Condominio, ancorché di natura privata, svolga sul piano oggettivo un’attività di pubblico interesse intesa in senso lato, come sopra precisato.

E’ di tutta evidenza, invero, che siffatta ricostruzione non corrisponde solo agli interessi dei singoli proprietari privati, ma corrisponde altresì lato sensu all’interesse pubblico sotteso al recupero sotto il profilo strutturale, igienico-sanitario, architettonico, estetico, e monumentale di interi comparti immobiliari cittadini distrutti dal sisma che ha colpito la città dell’Aquila.

In secondo luogo, l’attività di ricostruzione affidata al Condominio è finanziata con fondi pubblici, ciò che si giustifica solo ove la stessa corrisponda oggettivamente anche ad un pubblico interesse inteso in senso ampio.

Ne consegue che il Condominio, ponendo in essere sul piano oggettivo una attività di pubblico interesse, viene ad assumere la veste di “pubblica amministrazione” agli specifici fini di cui agli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990 e, conseguentemente, resta soggetto alla relativa disciplina fissata in materia di accesso.

 A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti
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