L’appellante lamenta che la Commissione avrebbe dovuto escludere il RTI avversario, ovvero motivare la sua ammissione in gara – ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettere c), c bis) e c ter), del codice dei contratti pubblici – con particolare riferimento alla sussistenza di un reato previsto dall’art. 6, comma 1, lett. g) del D.L. n. 172/2008 (miscelazione colposa di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, in fase di smaltimento).
Consiglio di Stato, III, 29 novembre 2021, n. 7922 ritiene il motivo infondato:
“L’amministrazione, non solo ha avuto contezza del precedente correttamente segnalato dal concorrente, ma ha fatto apposita istruttoria, determinandosi nel senso di escludere la sussistenza di fatti che potessero minare l’integrità e l’affidabilità del concorrente.
Lo ha fatto con una motivazione stringata e focalizzata sull’elemento che più è sembrato rilevante (la mancata applicazione di sanzioni o penali), che comunque logicamente sottende le restanti valutazioni, in un quadro generale di regole motivazionali che pacificamente consente formulazioni di sintesi, ove l’amministrazione si determini per l’ammissione e non per l’esclusione”.