Le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali (e anche a ritenere che il prezzario regionale non abbia valore tout court vincolante ma costituisca la base di partenza per l’elaborazione delle voci di costo della singola procedura, deve nondimeno ritenersi che in caso di eventuale scostamento la stazione appaltante debba dare analitica motivazione.
Questo quanto ribadito dal Tar Sicilia su una procedura aperta di lavori (€ 11.372.558,98 ) nella quale la stazione appaltante non ha aggiornato il progetto posto a base di gara al prezzario regionale vigente.
Secondo la parte ricorrente, i prezzari regionali aggiornati annualmente hanno carattere cogente, in quanto ancorati alle specifiche condizioni territoriali e posti a presidio di interessi di rilievo pubblicistico quali le condizioni di serietà dell’offerta, la qualità delle prestazioni e – dal lato dei potenziali competitors – la serietà della proposta progettuale, nonché l’effettiva concorrenzialità e convenienza economica dell’appalto.
L’inarrestabile impennata dei prezzi di alcune materie in uno al mancato aggiornamento del progetto al nuovo prezzario regionale vigente al momento dell’avvio della procedura di gara, comporta solo per talune limitate voci un incremento dei costi pari ad almeno il 3% dell’importo dei lavori a base d’asta, per un importo complessivo di € 330.029,49 (con il risultato di porre a base di gara un importo inferiore al reale valore dell’intervento così come risultante dalle stime ufficiali vigenti).
Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 07/12/2021, n.3693 accoglie il ricorso con conseguente annullamento del bando di gara, del disciplinare di gara e dello schema di contratto posto a base di gara:
4.1. Il motivo è fondato nei termini in appresso specificati.
Come più di recente chiarito, l’istituto dei prezzari regionali soddisfa una duplice esigenza: l’interesse precipuo delle stazioni appaltanti e della collettività di assicurare la serietà dell’offerta e la qualità delle prestazioni finali rese dall’operatore economico selezionato, evitando che la previsione di importi di base eccessivamente bassi impedisca di formulare offerte di sufficiente pregio tecnico; la funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture, posto che l’impiego di parametri eccessivamente bassi (o, al contrario, troppo elevati), comunque non in linea con le caratteristiche reali del settore imprenditoriale (come declinate in concreto con riguardo ad un dato territorio ed uno specifico frangente temporale), è in grado di alterare il gioco della concorrenza e impedire l’accesso al mercato in condizioni di parità (cfr. cit. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 6 aprile 2021, n. 497).
Il Comune resistente, a ben vedere, non contesta specificamente la circostanza di fatto della adozione – nella procedura oggetto di contestazione – del prezziario del 2018 (in luogo di quello del 2019).
La parte resistente, invero, si limita ad affermare che: manca una valutazione dell’incidenza in termini percentuali, sulla base d’asta, delle modifiche di tale strumento di contabilità dei lavori (modifiche che comunque reputa di scarso peso); tale modifica non può definirsi di per sé una clausola escludente, impeditiva della partecipazione alla gara; degli aumenti dei prezzi delle materie prime intervenute tra la fine dell’anno 2020 e il febbraio 2021 non si sarebbe potuto tenere in conto nemmeno ad applicare il prezzario 2019 e che della modifica dei prezzi si potrebbe/dovrebbe tenere in conto in fase di esecuzione del contratto, utilizzando gli strumenti previsti dal codice dei contratti.
Le argomentazioni difensive comunali sono, tuttavia, prive di base: la parte ricorrente ha quantificato i maggiori oneri derivanti dall’applicazione del prezzario regionale 2018, evidenziando l’effetto di “amplificazione” discendente delle ricadute economiche delle ulteriori prescrizioni della lex specialis avversate e del sensibile aumento del prezzo delle materie prime intervenuto (sì da argomentare in merito allo “scollamento” fra prezzi reali e prezzi preventivati).
Inoltre, dal chiaro tenore dell’art. 23, comma 16, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50 del 2016, si ricava che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali (e anche a ritenere che il prezzario regionale non abbia valore tout court vincolante ma costituisca la base di partenza per l’elaborazione delle voci di costo della singola procedura, deve nondimeno ritenersi che in caso di eventuale scostamento la stazione appaltante debba dare analitica motivazione: cfr. cit. T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 6 aprile 2021, n. 497).