Per costante giurisprudenza nelle gare pubbliche l’Amministrazione dispone di ampi margini di discrezionalità nella determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma anche delle relative formule matematiche.
Questo quanto ribadito da Tar Veneto, Sez. I, 09/12/2021, n. 1471 nel respingere il ricorso :
Nel caso in esame la formula è stata resa nota in via preventiva alle parti, nell’allegato 1 alla lettera di invito, ed è coerente con le sopra menzionate Linee Guida ANAC n. 2 adottate con Delibera n. 1005 del 2016, nelle quali si specifica che “la scelta sull’utilizzo della formula dovrà tener conto del peso attribuito alla componente prezzo. Nei casi in cui a tale componente sia attribuito un valore molto contenuto (es. 25 punti) non dovranno essere utilizzate quelle formule che disincentivano la competizione sul prezzo e viceversa”.
Le Linee Guida osservano altresì che le formule di interpolazione lineare, quali quelle invocate dalla ricorrente, presentano “l’inconveniente, più volte evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati; ciò si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara è contenuto; accentua inoltre la concorrenza, inducendo a formulare offerte aggressive” e pertanto prevedono espressamente la possibilità di utilizzare una formula non lineare identica a quella in esame il cui vantaggio, viene specificato, è quello “di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l’inconveniente, evidenziato per il metodo dell’interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo. Lo svantaggio è, naturalmente, la limitazione di una concorrenza basata sul prezzo”, con l’ulteriore precisazione che “nella scelta di quale formula utilizzare per l’attribuzione del punteggio alla componente prezzo tra quelle sopra proposte si deve considerare che la formula lineare, sebbene più intuitiva, presenta il rischio di attribuire differenze di punteggio elevate anche a fronte di minimi scostamenti di prezzo e di incentivare ribassi <<eccessivi>>. Per ridurre questi rischi è necessario scegliere, nei bandi di gara, formule i cui grafici giacciono al di sopra della retta relativa all’interpolazione lineare”.
Svolte tali premesse deve pertanto constatarsi che la stazione appaltante ha previsto l’applicazione di una formula matematica indicata dall’Anac come preferibile per una gara, come quella in esame, proprio per salvaguardare la componente tecnica rispetto a quella economica, e conseguentemente non emergono elementi sintomatici di un cattivo uso da parte dell’Amministrazione della discrezionalità amministrativa che connota questo tipo di scelte.
Inoltre va evidenziato che l’affermazione della ricorrente secondo cui la formula non consentirebbe di utilizzare tutto il potenziale differenziale previsto, è priva di riscontri, atteso che è possibile l’attribuzione di un punteggio pari a zero per un’offerta che non presenta un ribasso rispetto al valore posto a base di gara, e l’attribuzione di un punteggio massimo di settantacinque all’offerta che presenta il maggior ribasso.
Nel caso in esame l’effetto di valutazione “appiattita” contestato dalla ricorrente da un lato corrisponde ad una scelta tecnico discrezionale della stazione appaltante, che non risulta censurabile in sede giurisdizionale in quanto non appare irrazionale, dall’altro dipende dalla modulazione in concreto delle offerte da parte dei partecipanti alla gara d’appalto, che non sono percepibili e valutabili a priori dalla stazione appaltante (circa gli ampi margini di discrezionalità che connotano tali aspetti delle gare cfr. la sentenza di questa Sezione 29 dicembre 2020, n. 1323, e la giurisprudenza ivi citata).
Anche il sesto motivo è pertanto infondato.