Un’associazione di categoria impugna un bando di gara, lamentando la violazione dell’art. 23, comma 16, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla mancata individuazione dei costi della manodopera negli atti di gara.
Tar Liguria, I, 14 dicembre 2021, n. 1069 ritiene il motivo infondato, ma per una ragione particolare e diversa da quella rilevata dalla precedente giurisprudenza (cfr. questo articolo)…
Il Collegio richiama dapprima le disposizioni di cui è dedotta la violazione.
Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016, “nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso”.
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d) [ovvero, che il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, n.d.r.]”.
Il Collegio ritiene poi che “La prima disposizione citata richiede l’individuazione – non già “l’indicazione” – dei costi della manodopera “sulla base di quanto previsto nel presente comma”, ovvero delle tabelle elaborate dal Ministero del lavoro sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva, ed è funzionale alla verifica richiesta dall’art. 95 comma 10.
In sostanza, alla stazione appaltante è chiesto di indicare il mero parametro di riferimento, mentre compete all’offerente indicare, a pena di esclusione (art. 97 comma 5, lettera d), l’importo esatto dei propri costi, e la loro incidenza sull’offerta.
Se è così, deve ritenersi che il rinvio al C.C.N.L. “sorveglianza antincendio” ed alle vigenti tabelle (da intendersi come quelle di cui al D.M. 2.8.2010, elaborate sulla base di tale C.C.N.L.) contenuto nell’art. 3.1 del c.s.a. costituisca per l’appunto il congruo adempimento della prescrizione di cui all’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016, com’è fatto palese dalla circostanza che, proprio sulla base di tale indicazione, la stessa ricorrente è stata perfettamente in grado di calcolare il costo della manodopera (ciò che costituisce l’oggetto del secondo motivo di ricorso)”.
Bella supercazzola, ma qui non ci si fida…