Nel respingere il ricorso il Tar Lazio ricorda la portata della “clausola sociale” in termini di assorbimento del personale già impegnato nella commessa solo quando ciò sia compatibile con l’organizzazione d’impresa del gestore subentrante.
Per cui l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa dell’aggiudicatario.
Ecco la sintesi di Tar Lazio, Roma, Sez. II, 22/12/2021, n. 13351:
Ebbene, occorre al riguardo premettere come la lex specialis di gara prescrivesse, per quel che qui interessa, che il concorrente dovesse dichiarare nella domanda di partecipazione di accettare “i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto, ivi inclusa la clausola sociale nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario” nonché inserire nella propria offerta economica un apposito documento denominato “Piano di Assorbimento”.
In particolare, l’art. 24 del Disciplinare di gara (rubricato “Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione”) prevedeva che “Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, e secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019”.
Il contenuto della clausola sociale era, poi, specificato all’art. 19 delle “Condizioni Speciali dello Schema di Contratto” (allegato “4b” al Disciplinare di gara) – disposizione, invero, nemmeno menzionata in atti dalla ricorrente – che espressamente chiariva come “Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante, ad assorbire prioritariamente, ai sensi dell’articolo 50 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente”.
Emerge, dunque, già dalla semplice lettura della documentazione di gara come la stessa formulazione delle richiamate disposizioni della lex specialis (non rese oggetto di impugnazione) confermi che l’obbligo di assunzione dei lavoratori già impegnati nel contratto sussista solo nel caso in cui l’affidatario, per l’esecuzione dell’appalto, abbia necessità di nuovo personale aggiuntivo, dovendo, in tal caso, assumere in via prioritaria quello già impiegato dal gestore uscente.
La clausola sociale ivi prevista non impone, dunque, a carico degli operatori economici l’obbligo assoluto e generalizzato di assumere il personale già alle dipendenze del gestore uscente – come, invece, la ricorrente vorrebbe far credere – bensì di assumerlo in via preferenziale se e nella misura in cui detto personale si renda necessario all’esecuzione della commessa e sempre compatibilmente con l’organizzazione dell’operante subentrante.
Ne discende come – essendo, a ben vedere, la stessa lex specialis a stabilire che l’aggiudicatario dovrà impegnarsi ad assorbire le risorse dell’appaltatore uscente “laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richieda di dotarsi di personale aggiuntivo” e “ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante” – xxx, nel dichiarare di provvedere all’adempimento del contratto con i propri dipendenti senza bisogno di ricorrere ad ulteriore personale, abbia validamente accettato il contenuto della clausola sociale, in ragione dell’impegno da costei espresso ad assumere prioritariamente il personale già alle dipendenze del fornitore uscente nella misura e nei limiti dell’esigenza di dotarsi di ulteriore personale nel corso dello svolgimento del rapporto, secondo quanto previsto nel proprio “Piano di assorbimento”.
Conseguentemente, l’aver xxx assunto un tale obbligo solo al sopravvenire delle condizioni che ne determinano l’attivazione non può integrare gli estremi di una dichiarazione condizionata, che ne rimette l’adempimento alla propria discrezionalità, e men che mai falsa e/o fuorviante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c bis) del Codice dei Contratti Pubblici, attesa l’applicabilità della clausola sociale in termini di assorbimento del personale già impegnato nella commessa solo quando ciò sia necessario all’esecuzione della stessa nonché, comunque, compatibile con l’organizzazione d’impresa del gestore subentrante.
In questi termini si è pacificamente espresso il Consiglio di Stato, che da ultimo ha, infatti, chiarito come, in generale, “l’obbligo sotteso alla clausola sociale” – richiedendo “un bilanciamento tra valori antagonisti” – “non può mai essere assoluto, tale cioè da comprimere le esigenze organizzative dell’impresa e da impedire una efficiente ed efficace combinazione dei fattori produttivi, dovendo essere pertanto interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, così che detto obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa dell’aggiudicatario” (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 6784/2021, nonché i precedenti ivi richiamati).