La parte ricorrente sostiene che le referenze bancarie presentate dall’aggiudicataria siano troppo generiche e, perciò, inidonee.
Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 17/12/2021, n. 8054 respinge il ricorso, evidenziando come il requisito delle referenze bancarie debba essere letto in modo non restrittivo:
3.2. In merito, occorre premettere che entrambi i soggetti che hanno reso tali referenze bancarie rientrano tra gli “istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993” come richiesto.
Resta, allora, la questione relativa all’idoneità delle referenze bancarie. Ebbene, l’una, resa dall’istituto bancario ……, attesta che la “xxx intrattiene rapporto di conto corrente …condotto con regolarità e correttezza”, l’altra, resa dalla ……., attesta che la xxx è “cliente” e che non vi sono “rilievi” a carico della medesima.
Il Collegio ritiene che il requisito delle referenze bancarie vada interpretato in modo non restrittivo in accordo con il principio del “favor partecipationis”. Del resto, l’art. 86 co. 4 d.lgs. 50/2016 (cd. codice appalti) in combinato disposto con la parte I dell’allegato XVII al medesimo codice appalti prevede che “di norma” la solidità finanziaria vada dimostrata mediante alcuni mezzi di prova e, in particolare, con: “a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell’operatore economico; c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell’appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili”.
La disposizione, peraltro, va intesa nel senso che “di norma” debba essere impiegato solo uno dei mezzi di prova richiesti e tanto ha condotto la giurisprudenza a consentire la presentazione di un mezzo alternativo persino in mancanza di un’espressa previsione del bando (v. T.A.R. Palermo sez. III, 04/08/2020, n.1753 nonché T.A.R. Roma, sez. III, 15/03/2021, n.3103) o di ritenere dimostrata la solidità finanziaria sulla scorta dei bilanci anche in mancanza di una delle due referenze bancarie richieste (C.d.S., sez. III, Sent. n. 5294 del 13.7.2021).
3.3. Nel caso di specie, peraltro, oltre alle referenze bancarie è stato documentato un fatturato specifico notevolmente superiore al minimo richiesto (oltre 4.700.000,00 euro a fronte del fatturato minimo richiesto di 1.604.633,625) ed è stata, altresì, prodotta una polizza assicurativa contro i rischi professionali come pure consentito dal bando sia pur nel caso di giustificata impossibilità a presentare le referenze bancarie.
Il quadro che emerge dalle circostanze appena esposte giustifica ampiamente la valutazione della Stazione appaltante in merito alla solidità finanziaria dell’impresa per diversi ordini di ragioni.
3.4. In primo luogo, è sostenibile che il fatturato specifico fosse da solo sufficiente a dimostrare il requisito. Come si è detto, la norma di riferimento, infatti, (art. 86 co. 4 cod. appalti, cit.) stabilisce che la “regola” sia la presentazione di uno solo dei mezzi di prova richiesti e il disciplinare, pur prevedendo, due distinti mezzi di prova non precisa se essi debbano essere intesi in modo alternativo e, quindi, disgiunto o in modo cumulativo.
Alla luce dei principi sopra esposti e degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, appare preferibile ritenere che i mezzi di prova potessero essere intesi in modo alternativo di talchè la dimostrazione del fatturato specifico ampiamente superiore poteva ritenersi sufficiente (come sostenuto dalla Stazione Appaltante nelle proprie difese).
3.5. In secondo luogo, anche volendo prescindere dalla conclusione appena raggiunta, va rammentato che le “idonee referenze bancarie” vanno “intese nel senso che gli istituti creditizi devono riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, l’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso; tali referenze possono essere richieste dalle stazioni appaltanti agli operatori in considerazione della circostanza che hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l’aggiudicazione di contratti pubblici: e ciò in base al fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili” (C.d.S., sez. V, n. 2910/2020; v. anche C.d.S., sez. III, Sent. n. 2507/2021).
Ebbene, nel caso di specie, due istituti abilitati hanno attestato, appunto, che la xxx conduce regolarmente i rapporti intrattenuti con essi. La genericità delle dichiarazioni, quindi, non ne inficia la pregnanza. L’assenza di irregolarità o di scoperti nel rapporto di conto corrente con ……… e l’assenza di rilievi nei rapporti intrattenuti con la ……….. s.p.a. sono elementi che rilevano nel senso di dimostrare, nei limiti di quanto osservato dai due istituti, la correttezza e la solidità della xxx. La circostanza che la …….. svolga attività di “garanzia” come asserito dalla parte ricorrente non sminuisce il valore dell’attestazione in quanto l’assenza di rilievi da parte del “garante”/fideiussore è elemento di sicuro valore.
3.6. In terzo luogo, va osservato che la xxx, pur senza addurre i giustificati motivi richiesti dal disciplinare, ha cautelativamente prodotto una valida polizza assicurativa e tanto vale a corroborare ulteriormente la valutazione positiva in merito alla solidità finanziaria della medesima.
3.7. Infine, alla luce degli elementi descritti, quand’anche si fossero ritenute generiche le referenze bancarie, si sarebbe dovuto far riferimento all’istituto del soccorso istruttorio (art. 83 co. 9 cod. appalti) in relazione ad una mera irregolarità non afferente all’offerta tecnica o a quella economica.