La segnalazione all’A.N.A.C. di condotte illecite commesse dai partecipanti alle gare pubbliche non è suscettibile di autonoma impugnazione.
Lo ricorda Tar Sardegna, Sez. II, 28/12/2021, n. 866:
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dalla difesa comunale, la quale evidenzia che le ricorrenti ricollegano detto interesse alla preannunciata segnalazione di quanto accaduto, da parte della stazione appaltante, all’A.N.A.C. e alla Procura della Repubblica, benché detta segnalazione sia priva di autonoma e diretta portata lesiva.
L’eccezione è fondata, non essendovi motivi per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di questo Tribunale, secondo cui la segnalazione all’A.N.A.C. di condotte illecite commesse dai partecipanti alle gare pubbliche non è suscettibile di autonoma impugnazione, trattandosi di un atto, privo di effetti autonomi, che funge soltanto da “impulso” all’attivazione del procedimento sanzionatorio di competenza dell’Autorità, i cui esiti potranno essere eventualmente impugnati (così Consiglio di Stato, Sez. V, 28 marzo 2019, n. 2069 e T.A.R. Sardegna, Sez. I, 12 aprile 2018, n. 331, nonché, ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. II, 14 gennaio 2019, n. 394; T.A.R. Napoli, Sez. VII, 21 dicembre 2018, n. 7307 e, da ultimo, sempre del T.A.R. Napoli, Sez. 5 maggio 2021, n. 2997).