La ricorrente sostiene che il certificato di regolare esecuzione presentato in sede di gara non sarebbe idoneo ad attestare il corretto adempimento del servizio richiesto dal bando.
Il Tar Sicilia respinge il ricorso ricordando che non si può escludere, in linea di principio, il soccorso istruttorio qualora, dichiarato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il concorrente, in sede di comprova, produca documentazione insufficiente o incompleta o errata, comunque inidonea a dimostrare il requisito così come posseduto e dichiarato all’atto di presentazione della domanda di partecipazione.
Così stabilisce Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 28/12/2021, n.3959:
4.4. In ogni caso, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, ove l’Amministrazione avesse riscontrato qualsivoglia irregolarità nella detta certificazione, ben avrebbe potuto procedere al soccorso istruttorio ex art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016.
Il Collegio, al riguardo, intende dare seguito alla giurisprudenza che ritiene ammissibile il soccorso istruttorio anche per colmare le carenze documentali riguardanti il possesso dei requisiti tecnico-professionali dichiarati speciali, asserendo sul punto che “. In applicazione della richiamata disposizione, ben potrebbe la stazione appaltante assegnare al concorrente “un termine non superiore a 10 giorni” per regolarizzare le dichiarazioni incomplete o la documentazione carente” (cfr. Cons. St., sez. V, n. 1540/2021, che distingue tra soccorso che riguarda la (integrazione della) documentazione prodotta a comprova (ammesso) e soccorso istruttorio riguardante la dichiarazione nella sua integralità (non ammesso); cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 4178/2021 e T.A.R. Lazio Roma, sez. III, n.5330/2021; cfr. anche Cons. St., sez. III, n. 975/2017).
Pertanto, a fronte della produzione nei termini del certificato su descritto, ove l’amministrazione avesse riscontrato irregolarità in esso, ben avrebbe potuto/dovuto procedere al soccorso istruttorio.
Non appaiono conferenti i richiami giurisprudenziali di segno diverso indicati in ricorso, venendo in rilievo nel caso di specie non contestazioni sull’esistenza del requisito (carenza sostanziale), né l’assenza della documentazione richiesta a pena di esclusione, ma eventuali vizi procedimentali (incompletezza o inadeguatezza della documentazione prodotta), peraltro non immediatamente percepibili e comunque facilmente emendabili.