La stazione appaltante esclude l’offerente, in quanto destinatario di un provvedimento di sospensione dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, adottato ex artt. 20, comma 1, lettera f) e 24, comma 7 del D.M. n. 120/2014, in ragione del tardivo pagamento della quota annuale d’iscrizione.
Insorge l’offerente escluso, sostenendo che detto provvedimento non incida in alcun modo sull’iscrizione, pregiudicando soltanto la possibilità per l’impresa iscritta di trasportare e trattare i rifiuti collegati alle categorie d’iscrizione da essa possedute, di cui resta comunque titolare sino alla cancellazione dall’albo. Soltanto un provvedimento di cancellazione dall’albo, a suo dire, avrebbe potuto interrompere la continuità dell’iscrizione nell’esercizio delle attività collegate alle categorie di rifiuti autorizzate; invece gli effetti della sospensione nell’esercizio delle categorie del predetto albo avrebbero potuto incidere eventualmente sull’esecuzione del contratto, durante il periodo di sospensione delle categorie stesse.
Tar Puglia, Lecce, II, 18 gennaio 2022, n. 72 respinge il ricorso:
“4.2. Relativamente al profilo in esame, va ribadito l’orientamento consolidato del Supremo Consesso di Giustizia Amministrativa, secondo il quale «il requisito dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali è un requisito di natura soggettiva relativo alla idoneità professionale degli operatori a norma dell’art. 83, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 50 del 2016, e costituisce titolo autorizzatorio per l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporti dei rifiuti pericolosi e non, sì che “il relativo possesso determina quindi l’abilitazione soggettiva all’esercizio della professione e costituisce pertanto, un requisito che si pone a monte dell’attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell’ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6032), risultando poi la presenza soggettiva di siffatto requisito per poter concorrere a gare aventi ad oggetto dette attività “conforme all’immanente principio di ragionevolezza e di proporzionalità – in specie, quanto a necessarietà e adeguatezza (Cons. Stato, V, 19 aprile 2017, n. 1825)» (Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2019, n. 3727).
4.3. Sulla scia della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 20.7.2015, si deve riaffermare in questa sede l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale i requisiti di partecipazione prescritti devono essere posseduti dai concorrenti, oltre che al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, anche, e senza soluzione di continuità, in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica.
4.6. La giurisprudenza posteriore si è poi sviluppata in piena aderenza all’indirizzo testé esposto (in questo senso si vedano, da ultimo: C.d.S., sez. IV, 9 luglio 2020, n. 4401, che richiama, a sua volta, le decisioni dell’Adunanza Plenaria nn. 10 del 2016, 5 e 6 del 2016, 8 del 2015, 15 e 20 del 2013, 8 del 2012 e 1 del 2010, nonché Corte di Giustizia UE, sez. IX, 10 novembre 2016, C-199/15; sez. V, 17 aprile 2020 n. 2443, la quale puntualizza che il principio vale tanto per i requisiti generali quanto per quelli speciali, e conferma che la loro perdita, ancorché solo temporanea, impone l’esclusione della concorrente dalla gara; Sez. V, 14 aprile 2020 n. 2397 e 19 febbraio 2019 n. 1141, sempre nel senso che il principio valga per tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione).
4.7. Del resto, anche la Suprema Corte di Cassazione Penale ha affermato: «L’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e costituisce titolo per l’esercizio di tali attività (D. Lgs. n. 152 del 2006, art. 210, commi 5 e 6). La sospensione dell’iscrizione comporta il venir meno, per tutto il periodo della durata, dell’efficacia del titolo necessario per poter esercitare le attività per le quali l’impresa è stata iscritta. Sicché lo svolgimento “medio tempore” dell’attività (in questo caso) di trasporto di rifiuti deve ritenersi effettuato in mancanza di autorizzazione, dovendosi aver riguardo, a tal fine, non alla mancanza fisica dell’iscrizione, bensì agli effetti autorizzatori connessi all’iscrizione, sospesi (e dunque mancanti) per tutta la durata del relativo provvedimento» (Cass. Pen., Sez. III, n. 14273 del 9 aprile 2015).
5. Nella specie, dunque, la sospensione della iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali, seppur temporanea, ha determinato uno iato nel possesso da parte della controinteressata dello specifico requisito di idoneità professionale, richiesto a pena di esclusione dalla legge di gara, sicché l’Amministrazione ha correttamente provveduto – alla stregua dei richiamati principi normativi e giurisprudenziali – alla revoca dell’aggiudicazione già disposta e alla conseguente estromissione di Pronto Strade S.r.l. dalla procedura de qua”.