Significativa Sentenza del TRGA Trento, che si esprime sugli effetti conseguenti a patteggiamento per reato di autoriciclaggio (648-ter c.p) del legale rappresentante.
TRGA Trento, 02/02/2022, n.19, che si esprime sui vari motivi di ricorso, riguardo agli effetti del patteggiamento stabilisce:
1.Anzitutto deve rilevarsi che tale sentenza integra pienamente la causa di esclusione prevista dal comma 1, lett. e) del citato articolo 80 del Codice dei Contratti, trattandosi di titolo di reato espressamente previsto dalla disposizione in considerazione, così come dalla omologa disciplina unionale dettata dall’art. 57, comma 1 lett. e) della direttiva 2014/24/UE, come sopra testualmente riportate. Sul punto merita evidenziare che non trova riscontro la censura espressa nel motivo di gravame che si appunta sul carattere generico ed indeterminato del motivo di esclusione, individuato nel provvedimento oggetto di impugnativa in ragione dell’assenza della sua specifica qualificazione. Una piana lettura di tale provvedimento consente infatti di rilevare agevolmente come, nello stesso, nonché nell’estesa relazione del RUP, al quale espressamente fa richiamo ob relationem, sono puntualmente circostanziate le ragioni di esclusione, anche con riferimento alla fattispecie che ne costituisce il fondamento normativo, ivi espressamente citata nell’art. 80, comma 1. Si tratta di una causa di esclusione obbligatoria, che l’ordinamento eurounitario identifica nella sussistenza della condanna per taluni reati, testualmente individuati quali espressione di condotte ritenute particolarmente riprovevoli, e che deve essere pertanto distinta dalle cause di esclusione facoltativa, a loro volta declinate nel comma 4 dell’articolo 57 della direttiva e, quanto all’ordinamento statuale, dall’articolo 80, comma 5, del Codice dei contratti pubblici.
2.Relativamente alla censura che si appunta sull’omessa indicazione del carattere definitivo della sentenza di patteggiamento ex art. 444 del c.p.p, in disparte l’intervenuta irrevocabilità della stessa all’atto dell’adozione del provvedimento gravato, devono formularsi due considerazioni. In primo luogo, il chiaro tenore letterale del comma 1 dell’art. 80 non richiede la definitività per tale tipo di sentenze, viceversa espressamente prescritta con riferimento alle sentenze emesse in sede dibattimentale; nè il medesimo comma 1 impone l’irrevocabilità, al contrario reclamata rispetto ai decreti penali di condanna, come è stato correttamente ritenuto dalla giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. V, 20 luglio 2016, n. 3272), stante l’evidente ratio sostanziale che giustifica il trattamento differenziato tra il c.d. patteggiamento ex art. 444 c.p.p., da una parte, e le sentenze dibattimentali e i decreti penali, dall’altra (cfr. al riguardo T.A.R. Lazio, sez. II, 9 luglio 2018, n. 7651 “Se è infatti vero che la sentenza de qua non comporta alcuna ammissione di responsabilità, costituendo solo un accordo sulla misura della sanzione applicabile, deve però ricordarsi che l’art. 445 comma 1 bis cpp, laddove equipara la sentenza di patteggiamento ad una ordinaria di condanna (rilevante agli effetti penali, come per la recidiva o la continuazione), fa anche espressamente salve le <diverse disposizioni di legge>. Tale inciso rinvia ad altri rami dell’ordinamento giuridico, nei quali gli effetti della sentenza di patteggiamento possono essere variamente disciplinati in funzione degli interessi coinvolti nella singola materia e all’esito di una autonoma valutazione da parte del legislatore. Il che, declinato con riferimento alla normativa sui contratti pubblici, ha spinto il legislatore a ritenere la sentenza di patteggiamento già di per sé sufficiente a minare l’onorabilità del soggetto partecipante”). Inoltre, sul punto, il comma 6 del medesimo art. 80 chiarisce che la sussistenza dei motivi di esclusione previsti anche dal comma 1 deve essere rilevata nell’intero corso della procedura: situazione, questa, perfettamente integrata nel caso di specie. E da ciò consegue che la definitività della sentenza assume rilievo anche in un momento successivo rispetto alla verifica dei requisiti in capo al concorrente dichiarato vincitore della gara.