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Sentenze

La soglia di gravità dell’inadempimento nel pagamento di imposte e tasse deve tener conto della somma complessivamente considerata comprensiva di interessi e sanzioni

L’aggiudicataria viene esclusa ai sensi dell’articolo 80 comma 4 del Codice per irregolarità nel pagamento di imposte e tasse superiori a 5.000 euro.

Per la precisione l’importo dell’imposta non pagata era di euro 4.794,00, che in virtù di interessi e sanzioni aveva determinato una cartella di pagamento di € 6.780,75.

Nel ricorso l’impresa sostiene che la stazione appaltante avrebbe violato l’art. 80 comma 4 del codice dei contratti, perché l’importo della cartella di pagamento ammonterebbe ad euro 6.780,75 solo in virtù di interessi e sanzioni.

Tali voci non andrebbero conteggiate secondo la ricorrente, in quanto con la fissazione della soglia il Legislatore avrebbe inteso realizzare esigenze di chiarezza del precetto normativo, a tutela sia degli interessi dei privati che partecipano alle procedure di gara per l’affidamento di commesse pubbliche, sia dell’interesse pubblico sotteso alla corretta verifica del possesso dei requisiti generali richiesti dalla legge.

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 03/02/2022, n. 775 respinge il ricorso:

3.- Il ricorso è infondato.

Deve in primo luogo rammentarsi che secondo la giurisprudenza a fronte di una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che attesti l’irregolarità contributiva del concorrente ai sensi dell’art. 80, co. 4, del codice, l’esclusione costituisce un atto dovuto. Questa Sezione ha infatti stabilito che “le certificazioni relative alla regolarità contributiva e tributaria delle imprese partecipanti, emanate dagli organi preposti si impongono alle stazioni appaltanti che non possono in alcun modo sindacarne il contenuto, non residuando alle stesse alcun potere valutativo sul contenuto o sui presupposti di tali certificazioni; spetta, infatti, in via esclusiva all’Agenzia delle Entrate il compito di dare un giudizio sulla regolarità fiscale dei partecipanti a gara pubblica, non disponendo la stazione appaltante di alcun potere di autonomo apprezzamento del contenuto delle certificazioni di regolarità tributaria, ciò al pari della valutazione circa la gravità o meno della infrazione previdenziale, riservata agli enti previdenziali (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 8/2012; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2682/2013)” (TAR Campania, Sez. I, 9 gennaio 2020, n. 114).

È evidente che il vincolo posto alle stazioni appaltanti di attenersi alle risultanze delle certificazioni rilasciate dagli enti preposti risponda allo scopo di ridurre i possibili arbitri nelle verifiche delle Amministrazioni aggiudicatrici.

In secondo luogo l’interpretazione patrocinata dalla ricorrente non persuade nemmeno nel merito.

La -OMISSIS- s.r.l. ritiene che ai fini del calcolo della soglia di gravità della violazione si dovrebbe tenere conto solo della sorte capitale e non anche delle somme per sanzioni e interessi, trattandosi di elementi accessori ed esterni rispetto alla violazione in sé stessa considerata.

Rileva in contrario il Collegio che l’art. 80, co. 4, del d.lgs. n. 50/2016 dispone sul punto che “Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”, sennonché l’art. 48-bis co. 1 fissa tale soglia di grave inadempimento ad euro 5.000 avendo cura di precisare che tale importo deriva dall’omesso “versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo” al predetto importo.

È sufficiente quindi ad integrare la gravità della sanzione espulsiva di cui all’art. 80 co. 4 del codice dei contratti che l’ammontare “complessivo” di una o più cartelle di pagamento non pagate raggiunga l’importo di euro 5.000, come del resto conferma espressamente l’art. 3, co. 3, del Decreto del ministero dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602” a mente del quale la segnalazione rivolta alle Amministrazioni che ne facciano richiesta, quindi anche le stazioni appaltanti, contenga l’indicazione dell’ammontare del debito del beneficiario per cui si è verificato l’inadempimento, “comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti”.

Può quindi affermarsi che in base alla disciplina vigente ai fini del computo della soglia di gravità dell’inadempimento agli obblighi contributivi debba tenersi conto della somma complessivamente considerata comprensiva di interessi e sanzioni.

Peraltro, rileva il Collegio, siffatta conclusione risulta anche coerente con il principio di certezza, atteso che la segnalazione indirizzata dall’Agenzia delle Entrate alla Città Metropolitana non recava alcuna precisazione relativa al diverso titolo per il quale la somma complessivamente indicata era dovuta dalla ricorrente (capitale, sanzioni ovvero interessi), sicché qualora si ipotizzasse che, ai fini del calcolo della soglia di gravità, occorra detrarre dal computo le somme dovute per sanzioni ed interessi, l’Amministrazione sarebbe investita di un onere di indagine che aggraverebbe in modo considerevole il compito di verifica.

Senza considerare che gli interessi e le sanzioni sono di norma proporzionali al tempo decorso dal momento in cui il pagamento dell’obbligo contributivo avrebbe dovuto essere eseguito, di modo che appare coerente tenerne conto ai fini della valutazione di gravità dell’inadempimento, in quanto costituiscono elementi atti a renderlo obiettivamente più rilevante.

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