La ricorrente impugna la propria esclusione, motivata per avere inserito la dichiarazione dell’offerta economica all’interno della busta amministrativa.
La gara era da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.
La ricorrente sostiene in particolare come, dopo la formazione e il caricamento sulla piattaforma telematica della busta A) inerente alla documentazione amministrativa, il sistema non avrebbe consentito alla stessa l’inserimento del file, relativo alla dichiarazione di offerta economica, rendendosi quindi necessaria la collocazione di tale modello nella busta relativa alla documentazione amministrativa, l’unica in grado di contenere degli allegati.
La ricorrente ha comunque successivamente compilato la busta B) dell’offerta economica, ottenendo le necessarie ricevute di avvenuto e corretto caricamento di entrambe le buste e di regolare partecipazione.
Tar Calabria, Catanzaro, Sez. I, 19/02/2022, n. 280 accoglie il ricorso ed annulla l’esclusione:
Considerato che:
– alla luce del parere dell’A.n.a.c. n. 57 del 19.03.2014 “la regola della separazione fisica dell’offerta economica dall’offerta tecnica costituisce un principio di derivazione giurisprudenziale consolidato, che garantisce un ordinato svolgimento della gara ed impone, al contempo, di compiere le verifiche documentali e gli apprezzamenti tecnici in una fase antecedente a quella in cui si conoscerà l’ammontare delle offerte economiche: la forma procedurale risponde all’esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, sicché, in tal modo, la verifica dei requisiti e la valutazione dell’offerta tecnica vengano effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica”;
– secondo costante orientamento interpretativo, infatti, “il principio della segretezza dell’offerta economica è a presidio dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.), sub specie di trasparenza e par condicio dei concorrenti, per garantire il lineare e libero svolgimento dell’iter che si conclude con il giudizio sull’offerta tecnica e l’attribuzione dei punteggi ai singoli criteri di valutazione” (Consiglio di Stato, Sez. V, 24 gennaio 2019, n. 612);
– il richiamato principio ermeneutico trova quindi puntuale ed esclusiva applicazione nelle procedure selettive in cui il criterio di scelta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendosi, appunto, a presidio nella necessità di evitare che la valutazione tecnica dell’offerta da parte del collegio esaminatore sia condizionata dalla conoscenza della proposta economica più conveniente formulata da una società partecipante;
– pertanto, se la gara è da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, l’automaticità della valutazione dell’offerta esclude che la mancata operatività del principio di segretezza possa comportare effetti pregiudizievoli in ordine all’obiettività ed omogeneità dell’attività compiuta dalla Commissione giudicatrice (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26 luglio 2012, n. 30; Consiglio di Stato, Sez. III, 13 ottobre 2014, n. 5057; T.a.r. Lazio, Roma, Sez. III, 11 dicembre 2015, n. 13884);
Ritenuto che:
– nella fattispecie l’assegnazione della commessa pubblica è stata disposta sulla scorta del criterio del prezzo più basso;
– nessuno dei files riguardanti la “documentazione amministrativa” contiene indicazioni dirette o indirette di carattere economico relativamente all’offerta presentata, mentre il file con la dichiarazione dell’offerta economica, seppur inserito tra la documentazione amministrativa, non risulta essere stato aperto dalla Commissione;
– in ogni caso, in applicazione dei condivisibili principi ermeneutici, nella vicenda in esame assume valore dirimente la circostanza che l’automatismo dell’aggiudicazione correlato al prezzo dell’offerta più basso impedisce che l’astratta e incidentale conoscenza dell’offerta economica presentata da un operatore possa pregiudicare l’esito della procedura di gara;
– sussistendo i presupposti di una pronuncia in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., il ricorso è quindi fondato nella parte in cui è richiesta la caducazione del provvedimento di esclusione, con conseguente annullamento dello stesso, salva ogni ulteriore determinazione della stazione appaltante;
– il gravame va di contro dichiarato inammissibile laddove è richiesto l’annullamento della proposta di aggiudicazione, attesa la carenza di lesività di tale determinazione (ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 13 ottobre 2020, n. 2593);