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Sentenze

Il volume di affari indica l’attività in concreto espletata dal contribuente nell’anno solare, cioè il fatturato effettivamente realizzato

Il Tar Puglia ricorda che il “volume d’affari”, ossia uno dei mezzi di prova della capacità economica e finanziaria delle imprese, è sinonimo di fatturato.

Tar Puglia, Bari, Sez. III, 17/02/2022, n. 264 così stabilisce:

VI – In ogni caso, la censura oltre che inammissibile e tardiva, è da ritenersi infondata.

Si richiama, a conforto, il precedente di T.a.r. Emilia Romagna – Bologna n. 1424/2008, dove si chiarisce che il volume di affari (sinonimo di fatturato) indica l’attività in concreto espletata dal contribuente nell’anno solare, cioè il fatturato effettivamente realizzato: “Si tratta di una definizione tratta dall’art. 20 del Testo Unico sull’IVA (D.P.R. n. 633/1972), secondo cui per volume d’affari del contribuente si intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare. Si fa, insomma, riferimento all’attività in concreto espletata dal contribuente (cfr. Cassazione civile, sez. trib. 18 gennaio 2006, n. 912 e Cass. n. 235/1999), così come risultante dalle dichiarazioni IVA (ovvero dai bilanci dell’impresa): dichiarazioni IVA e/o bilanci sono, del resto, le uniche fonti riconosciute dalle stazioni appaltanti per dimostrare, sotto il profilo di un fatturato/volume d’affari minimo, la sussistenza o meno del requisito della capacità economica e finanziaria di cui all’attuale art. 41 D. Lgs. n. 163/2006”.

In sostanza, il fatturato globale di una impresa corrisponde al totale degli imponibili Iva per cessioni di beni o prestazioni di servizi contenuto nella relativa dichiarazione e non al valore della produzione indicato nel conto economico del bilancio di esercizio.

Non condivisibile, per contro, è la lettura che parte ricorrente dà della sentenza del Consiglio di Stato n. 5442/2019, nella quale – al contrario di quanto asserito dalle ricorrenti principali – si dà atto che il fatturato rappresenta il corrispettivo o incasso di un contribuente per la prestazione eseguita nell’anno solare.

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