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Sentenze

Riscontro al soccorso istruttorio in ritardo di 52 minuti: esclusione?

Riscontro al soccorso istruttorio in ritardo di 52 minuti: esclusione?

Risposta negativa, nel peculiare caso scrutinato,  arriva da Cons. Stato, V, 24 febbraio 2022, n. 1314.

“13. La questione sottoposta al Collegio ruota intorno ad un unico punto: il ritardo di 52 minuti nella presentazione della documentazione richiesta al RTI FORNARO-GECOS mediante il soccorso istruttorio.

14. Si tratta di un ritardo, da un lato irrilevante, dall’altro lato scusabile.

14.1. Irrilevante, in quanto non è in alcun modo messa in dubbio la perentorietà del termine previsto dalla norma sul soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016), che, come noto, connette l’esclusione alla mancata regolarizzazione nel termine dato, vista la necessità di assicurare celerità e certezza nella fase di conclusione del procedimento di scelta del contraente.

14.2. Nel caso qui esaminato, il ritardo di pochi minuti nella presentazione della documentazione richiesta non ha prodotto alcun effetto pratico negativo sulle operazioni di gara, che sono andate avanti senza alcun impedimento. Si è così potuto appurare che non sussisteva alcuna ragione ostativa alla partecipazione del RTI FORNARO-GECOS alla procedura di gara.

14.3. Più volte questa Sezione ha affermato che la disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all’amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario; in questo senso, dunque, l’istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell’interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili (tra le altre, Consiglio di Stato sez. V, 10 aprile 2018, n. 2180).

15. Sono poi state addotte ragioni più che plausibili volte a giustificare l’innocuo ritardo nella presentazione della documentazione. Ragioni (malfunzionamento della rete derivante dalla esecuzione di lavori per l’installazione della fibra ottica nel Comune di Barletta) che, nella peculiare situazione, dovevano essere valutate dalla Stazione appaltante, come ha in modo condivisibile osservato il giudice di prime cure”.

Insomma, un termine “quasi perentorio” che, in assenza della causa di giustificazione sub § 15), avrebbe verosimilmente perduto l’avverbio…

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