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Sentenze

Affidamento diretto e prezzo più basso: è ammesso anche sopra la soglia dei 40.000 euro?

Come noto, il guazzabuglio di norme “sbloccanti” e “semplificanti” ha creato difficoltà di coordinamento tra le varie disposizioni.

Una di queste si rinviene nell’art. 95, comma 3 del Codice, il quale prevede il miglior rapporto qualità prezzo quale unico possibile criterio di aggiudicazione per i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a).

Orbene, la citata lettera a) dell’art. 36 presuppone(va) una soglia pari a € 39.999,99 per l’affidamento diretto, il che ha portato i “formalisti del diritto” a ritenere necessaria l’applicazione del criterio del miglior rapporto qualità prezzo anche per la fascia 40.000 e la soglia attualmente fissata dal DL semplificazioni per l’affidamento diretto.

Nell’ambito di una (non meglio precisata) procedura, la ricorrente cerca di far valere detto orientamento formalistico, lamentando che “la stazione appaltante avrebbe erroneamente applicato alla gara il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in luogo di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (a suo dire imposto dal fatto che si tratterebbe di affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera), così rendendo illegittima l’intera gara, che andrebbe pertanto annullata“.

Tar Lombardia, IV, 21 marzo 2022, n. 648 respinge il motivo:

“- l’art. 1, lett. a) del d.l. n. 76/2020, come convertito nella l. n. 120/2020 e modificato dal d.l. n. 77/2021, consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

– nella fattispecie la stazione appaltante ha fatto ricorso (al di là delle espressioni utilizzate e dei riferimenti normativi adoperati) ad un affidamento diretto e non già ad una procedura negoziata, venendo in rilievo un appalto il cui importo veniva stimato in € 125.000,00 oltre IVA, per la durata temporale del servizio di tre mesi decorrenti dall’1.7.2021 all’1.10.2021 (come indicato nella richiesta di offerta del 7.6.2021, doc. 1 dell’ASST), in relazione al quale, difatti, sono stati consultati solo quattro operatori;

– in tale ipotesi, in deroga alla normativa in materia richiamata da parte ricorrente, è consentito, ai sensi del comma 5 (???n.d.r.) dell’art. 1 del citato d.l. n. 76/2020, l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, nella fattispecie applicato dalla stazione appaltante“.

Va bene l’ossequio al principio di sinteticità richiamato in pronuncia, ma anche l’ossequio ai principii di chiarezza e coerenza non avrebbero guastato…

A cura di Elvis Cavalleri – Giurisprudenza e Appalti
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