𝗥𝗲𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗣𝗿𝗲𝘇𝘇𝗶 𝗡𝗲𝗶 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗣𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟮-𝟮𝟬𝟮𝟯
Con effetto sui bandi pubblicati dal 28-1-2022, è definitivamente in vigore la nuova disciplina sulla #RevisionePrezzi sui #ContrattiPubblici dettata dall’art. 29 del DL 4/2022. Con la L. 25/2022 di conversione sono stati introdotti i commi 11-bis e 13-bis in vigore dal 29-3-2022.
📌 Obbligatoria la clausola di revisione prezzi sui contratti pubblici di tutti i settori (1)
📌 Nei lavori, revisione per variazioni in aumento/diminuzione che eccedono 5% ed in misura pari al 80% dell’eccedenza, rispetto alle rilevazioni indicate nel decreto MIMS; (1.b)
📌 Sulla base delle rilevazioni dell’ISTAT, il MIMS pubblica con decreto (entro 30 marzo ed entro 30 settembre) le variazioni prezzi dei materiali da costruzione più significative. (2)
📌 Nei lavori, la revisione si applica alle lavorazioni eseguite nei 12 mesi che precedono il decreto di cui al punto precedente (3)
📌 Nei lavori, l’istanza di compensazione va presentata dall’appaltatore entro 60 gg dal Decreto (4)
📌 La compensazione è ammessa solo per le opere eseguite nel rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma (4)
📌 Se la variazione effettiva subita e provata dall’appaltatore è inferiore alla variazione indicata nel Decreto, il DL riconosce la compensazione entro i limiti provato dall’appaltatore ed entro gli altri limiti fissi (80% della parte che eccede il 5%). Se il maggior costo effettivo e provato dall’Appaltatore eccede la variazione indicata nel DM, verrà riconosciuta la revisione entro il limite indicato nel DM ed entro i limiti fissati. (4)
📌 I lavori eseguiti nell’anno solare dell’offerta non sono soggetti a revisione (5)
📌 La compensazione non è soggetta a ribasso d’asta (6)
📌 Per la compensazione nei lavori è consentito utilizzare le somme per imprevisti, provenienti dai ribassi, ancora disponibili da altri contratti non ancora collaudati (7)
📌 Per i lavori del PNRR, il 50% delle compensazioni possono essere coperte con il fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui all’art. 7 del DL 76/2020 (8)
📌 Nel fondo dell’art. 7 del DL 76/2020 verranno versati gli importi derivanti dalla revoca dei finanziamenti del PNRR (9)
📌 Il fondo dell’art. 7 del DL 76/2020 verrà incrementato di 60 milioni (10)
📌 Il progettista può apportare variazioni dei prezzi rispetto ai “vecchi” prezzari in base alle rilevazioni dei Decreti di rilevazione prezzi del MIMS (11)
📌 Nel caso di accordi quadro in essere al 29-3-2022, fermo restando il ribasso offerto, le SA possono utilizzare prezzari aggiornati di cui al punto successivo, nelle more, aggiornare i prezzi in base alle rilevazioni semestrali dei DM di cui al punto 2. (11bis)
📌 Il MIMS rilascerà entro il 30-4-202 nuove linee guida per la redazione dei nuovi prezzari (12)
📌 Proroga dal 30-06-2023 del termine dell’art. 6 co. 6 DL 76/2020 per poter sciogliere il Collegio Consultivo Tecnico (13bis).
A cura di Alessandro Boso – Studio Albonet