E’ illegittima, nell’ambito di una procedura di sponsorizzazione, la determinazione dell’importo a base di gara commisurato esclusivamente al valore dei lavori o servizi da realizzare e del tutto disancorato dall’effettivo valore della controprestazione.
Questo quanto ribadito da Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 01/04/2022, n.734 che ha accolto i ricorsi di imprese attive nel settore della pubblicità esterna, e che non avevano presentato domanda di partecipazione all’avviso pubblicato:
4 II) Il ricorso R.G. n. 1675/21 va riunito al n. 1626/21, per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, e vanno entrambi accolti, essendo illegittima, nell’ambito di una procedura di sponsorizzazione, la determinazione dell’importo a base di gara commisurato esclusivamente al valore dei lavori o servizi da realizzare e del tutto disancorato dall’effettivo valore della controprestazione (C.S., Sez. V, 4.11.2019, n. 7502), come ha invece avuto luogo nel caso di specie.
Anche ANAC, nella delibera n. 625 del 7.6.2017, ha previsto che “nelle sponsorizzazioni, l’importo di base della procedura selettiva, ossia la soglia minima da indicare nell’avviso pubblico, sulla quale sollecitare le offerte in rialzo dei candidati sponsor, non può e non deve essere automaticamente identificato nel valore dei lavori, dei servizi e delle forniture richiesti e da eseguire o acquistare, ma deve tenere conto soprattutto del valore del ritorno pubblicitario e di immagine (in senso lato) ritraibile dall’abbinamento del nome o del marchio d’impresa agli interventi da realizzare”.
L’omessa quantificazione del valore della controprestazione non rappresenta una lacuna meramente formale, riflettendosi infatti sul principio di buona amministrazione, avendo potenzialmente esposto il Comune al rischio di concedere allo sponsor un’utilità superiore a quella acquisita, e sulla par condicio, non avendo consentito l’utilizzo di un criterio di scelta del contraente che valorizzi la gestione degli impianti pubblicitari, e cioè spazi pubblici affidati mediante concessione, al fine del loro sfruttamento economico, che anche in base a quanto disposto dall’art. 167 c. 1 del Lgs. n. 50/16, presuppone l’indicazione del loro “valore stimato”.
In contrario non rileva il doc. n. 18 del Comune, essendo un documento formato nel corso del presente giudizio, e non invece confluito nell’istruttoria preordinata all’emanazione dell’Avviso, come invece avrebbe dovuto, ciò che ne conferma pertanto l’illegittimità.
Malgrado le ricorrenti non abbiano presentato domanda di partecipazione all’Avviso, avendo tuttavia contestato in radice la stessa natura della procedura impugnata, per non quantificare la controprestazione offerta allo sponsor, per giurisprudenza costante, tale onere si sarebbe risolto in un’inutile adempimento formale (C.S., Sez. V, 25.11.2019, n. 8014).
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti