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Sentenze

Cause di astensione art. 51 c.p.c. ed autotutela

Secondo l’appellante il Commissario ad acta che ha adottato la determinazione oggetto di contenzioso avrebbe dovuto astenersi, in quanto incompatibile dal proseguire un’attività nella quale era già intervenuto adottando un provvedimento poi annullato dal giudice amministrativo e dal quale risulterebbero strascichi risarcitori che potrebbero coinvolgere lo stesso Funzionario.
Ancor più in quanto dalla vicenda era derivato un esposto penale da parte della società appellante.
Il dovere di astensione dei pubblici dipendenti e degli amministratori, secondo l’appellante, scatterebbe a fronte di situazioni di mero pericolo, verificandosi in tutti i casi in cui sussistano condizioni che, avuto riguardo al particolare oggetto della decisione da assumere, sembrerebbero anche potenzialmente idonee a porre in pericolo l’assoluta imparzialità e la serenità di giudizio dei titolari dell’Ente.

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sez. Giurisdizionale, 22 giugno 2022 n. 751, respinge l’appello:

2. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
2.1. In primo luogo, sono infondate le doglianze secondo cui il Commissario ad acta che ha adottato la determinazione reclamata avrebbe dovuto astenersi, in quanto incompatibile dal proseguire un’attività nella quale era già intervenuto adottando un provvedimento poi annullato dal giudice amministrativo e dal quale risulterebbero strascichi risarcitori.
Sul punto, è sufficiente rilevare che, non solo non sussisteva alcuna incompatibilità del Commissario all’adozione del nuovo atto, ma, anzi, che tale attività è avvenuta in esecuzione di un ordine di giustizia, atteso che, con la sentenza n. 2670 del 23 agosto 2021, la Terza Sezione del Tar Catania, nell’accogliere il reclamo proposto dalla ……… avverso la prima determinazione commissariale del 16 marzo 2021 e nell’annullare la detta determinazione, ha assegnato un nuovo termine per provvedere al Commissario ad acta (ed all’Amministrazione, trattandosi di poteri concorrenti), vale a dire allo stesso Commissario ad acta in precedenza nominato, non avendo provveduto ad alcuna sostituzione.
Pertanto, la nuova attività del Commissario in precedenza nominato è stata imposta dallo stesso giudice dell’ottemperanza e, d’altra parte, l’avere già provveduto con un atto annullato in sede di reclamo non costituisce affatto un’ipotesi di incompatibilità all’adozione di un nuovo atto, emanato nell’esercizio di un rinnovato potere, assistito da una differente motivazione.
Diversamente opinando, si perverrebbe alla paradossale conclusione che una stessa persona fisica titolare di un munus pubblico non potrebbe mai provvedere una seconda volta su uno stesso rapporto, nemmeno in autotutela, ove si tratti di un organo amministrativo.
Per quanto concerne gli altri profili prospettati dall’appellante, risulta condivisibile quanto statuito dal giudice di primo grado in ordine al fatto che “una mera segnalazione alla Procura della Repubblica non determina alcun obbligo di astensione, poiché se così fosse, risulterebbe sufficiente per l’interessato assolvere tale adempimento per evitare un funzionario o un giudice non gradito” e che “identiche conclusioni valgono in relazione a non meglio precisate pretese risarcitorie, posto che anche in tal caso, in difetto di concrete iniziative, non può certo attribuirsi rilievo ad affermazioni generiche che si trasformerebbero in un agile espediente per evitare che la decisione sia assunta da parte di un funzionario o di un giudice non gradito”.
In conclusione, nel caso di specie, non sussistono le cause di astensione previste dall’art. 51 c.p.c., né emergono situazioni idonee a pregiudicare l’imparzialità e la serenità del Commissario.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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