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Sentenze

Gara telematica e mancato rispetto del timing di gara. Esclusione

La ricorrente impugna la propria esclusione. Trattandosi di gara telematica, la disciplina di gara (Timing di gara) prevedeva che in una prima fase le concorrenti caricassero sulla piattaforma telematica predisposta dalla stazione appaltante per il ricevimento delle offerte la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e il numero della marcatura temporale apposta nei termini perentori indicati al file recante l’offerta economica (ossia un protocollo informatico identificativo dell’offerta economica, attestante una data certa e che ne garantisce l’immodificabilità); l’offerta economica, munita della predetta marcatura temporale, avrebbe dovuto restare conservata nel computer dell’offerente e venire caricata anch’essa sulla piattaforma della stazione appaltante solo in un secondo momento, in una finestra temporale da comunicarsi ad onere dell’Amministrazione.
La ricorrente espone di avere seguito la suddetta procedura, caricando sul sistema la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e il numero identificativo della marcatura temporale della propria offerta economica; tuttavia, in sede di seduta pubblica del 25 gennaio 2022 la ricorrente apprendeva di aver superato la fase della valutazione delle offerte tecniche e riceveva contestualmente la comunicazione orale di esclusione della procedura per non aver caricato a sistema l’offerta economica già precedentemente firmata digitalmente e marcata temporalmente.

Tar Umbria, Sez. I, 22/07/2022, n.591 respinge il ricorso:
Come la giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di evidenziare, la garanzia di segretezza dell’offerta economica nelle gare che si svolgono mediante l’utilizzo di piattaforma on line non può comunque prescindere dal corretto caricamento dell’offerta economica nel sistema, essendo il regolare inserimento della documentazione necessario per garantire che l’accesso e, dunque, la conoscibilità dell’offerta da parte degli addetti alla procedura di gara, avvenga solo alla data e all’ora di seduta di gara specificata in fase di creazione della procedura, allorquando il sistema redige in automatico la graduatoria, anche tenendo conto dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione; le fasi di gara seguono una successione temporale che offre garanzia di corretta partecipazione, inviolabilità e segretezza delle offerte e i sistemi provvedono alla verifica della validità dei certificati e della data e ora di marcatura, l’affidabilità degli algoritmi di firma digitale e marca temporale garantiscono la sicurezza della fase di invio/ricezione delle offerte in busta chiusa (cfr. in termini, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 18 settembre 2020, n. 3882; T.A.R. Lazio, Latina, 20 settembre 2019, n. 551; C.d.S., sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050).
In questo quadro, l’utilizzo della piattaforma on line e l’adempimento di tutti gli oneri formali prodromici alla materiale presentazione dell’offerta (firma digitale e indicazione della relativa marcatura temporale) non possono prescindere dal successivo concreto ed effettivo caricamento dell’offerta stessa, passaggio essenziale, prima ancora che per la verifica dell’integrità dell’offerta, per poter ritenere che un’offerta negoziale sia stata comunicata all’Amministrazione (cfr. C.d.S., sez. V, 24 giugno 2020, n. 4031) .

La circostanza che il bando di gara non avesse espressamente indicato che il caricamento andasse effettuato a pena di esclusione è irrilevante, in quanto dalla lettura del bando emerge che il caricamento dell’offerta economica nei tempi prescritti rappresenta un dovere dell’operatore economico la cui violazione non può che condurre all’esclusione dalla gara, in omaggio al richiamato principio di par condicio tra i partecipanti alla gara, nonché al principio di generale di autoresponsabilità, che trova pacificamente applicazione con riferimento alla partecipazione alle procedure di evidenza pubblica e, in particolare, a quelle che si svolgono mediante la presentazione telematica dell’offerta, ed implica che ciascuno dei concorrenti sopporti le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 448; C.d.S., A.P., 25 febbraio 2014 n. 9).
8.2. Parimenti, non appaiono meritevoli di condivisione le censure di parte ricorrente volte a contestare le modalità con le quali è stata comunicata la finestra temporale durante la quale gli operatori avrebbero potuto procedere al caricamento delle rispettive offerte economiche.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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