Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sez. I, 20/07/2022, n. 627 accoglie il ricorso:
Considerato che, nelle memorie presentate in giudizio, ………..nega la ricorrenza di una reale discrasia tra le due offerte e conferma di essersi impegnata ad eseguire i lavori per il corrispettivo di € 142.341,02, come si evincerebbe in modo chiaro ed inequivoco da entrambi i moduli; aggiunge che, secondo i suoi conti, tale importo costituirebbe la risultante di un ribasso del 23,95% e dovrebbe essere reputato valido in quanto più favorevole all’Amministrazione rispetto a quello offerto da………s.r.l., mentre il diverso ribasso del 23,05% sarebbe dovuto ad un errore di battitura o di calcolo commesso nella predisposizione del file excel;
Verificato che il prezzo di € 142.341,02, indicato da ……. sia nell’elaborato excel sia nel form MEPA, corrisponde allo sconto di € 42.637,56, segnato nel file excel (base d’asta di € 184.978,58 – prezzo di € 142.341,02), e, quindi, ad un ribasso del 23,05% (non, invece, del 23,95%);
Considerato allora che, seguendo il ragionamento della controinteressata, occorre tenere in cale l’importo di € 142.341,02 e, pertanto, la sua offerta risulta meno vantaggiosa di quella della ricorrente, che ha proposto il prezzo di € 141.046,17, con uno sconto di € 43.932,41 ed un ribasso del 23,75% (docc. 4-5 ricorrente);
Ritenuta in ogni caso manifestamente illegittima la manipolazione dell’offerta compiuta dalla commissione, che si è surrogata alla controinteressata, decidendo di fare riferimento al ribasso del 23,95% segnato unicamente nella pagina web della piattaforma MEPA ed in lampante contrasto con tutti gli altri dati emergenti sia dal file excel sia dallo stesso form MEPA, nonché ribaditi da……. nella presente sede processuale;
Rilevato che il precedente di T.A.R. Lazio, Roma, n. 7416/2021, richiamato dalla resistente, non è pertinente alla fattispecie in esame, non solo perché in quel caso, a differenza che nell’attuale, la lex specialis prescriveva espressamente che dovesse essere considerata esclusivamente l’offerta inserita nell’apposita sezione del sistema telematico, ma anche in quanto, nell’ipotesi odiernamente in discussione, la controinteressata ha immesso nell’area dedicata della piattaforma on line sia il prezzo di € 142.341,02 (relativo ad uno sconto del 23,05%), sia il discordante ribasso del 23,95%;
Considerato conclusivamente che, alla luce di quanto sopra, l’Amministrazione avrebbe dovuto o estromettere l’offerta della controinteressata, in ragione del divergente ribasso indicato nei due moduli, oppure, a tutto concedere, emendarla optando per il prezzo di € 142.341,02, in quanto proposto in ambedue i modelli, con conseguente aggiudicazione della gara – in entrambi i casi – in favore della ricorrente, che va collocata al primo posto della graduatoria con l’offerta di € 141.046,17;
Ritenuto dunque che, in relazione a quanto precede, il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento degli atti di gara impugnati
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti