Sanità, nuovo indice per i prezzi di riferimento
Dopo la revisione del febbraio scorso, l’Anac ha deciso di rivedere nuovamente nel mese di luglio i prezzi di riferimento in ambito sanitario dei servizi di lavanolo (lavaggio e noleggio di biancheria). Questo a causa dell’andamento dei costi delle materie prime che si è verificato negli ultimi mesi. Rispetto ai dati di febbraio 2022, il prezzo di riferimento del servizio di lavanolo è stato rivalutato del 11,83%.
L’aggiornamento è stato effettuato sulla base di un nuovo indice composito, denominato “Indice ponte”, appositamente elaborato da Anac tenendo conto delle variazioni delle voci di bilancio delle imprese operanti nel settore lavanderia/ lavanolo rilevate tramite gli indici Istat.
Nel dettaglio gli indici Istat utilizzati sono: indice dei prezzi alla produzione industriale (aprile 2022) per le voci di bilancio “detergenti”, “imballaggi”, “biancheria”, “gas naturale”, “energia elettrica”, “carburante”; indice del costo del lavoro; indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
L’elaborazione di un nuovo indice si è resa necessaria in seguito al significativo aumento dei costi di produzione – un incremento medio del 38% – che gli operatori economici del settore si sono trovati ad affrontare in seguito agli eventi straordinari dell’ultimo biennio (epidemia; crisi economica internazionale, guerra).
L’indice finora utilizzato per il calcolo dei prezzi di riferimento, infatti, si è rivelato poco sensibile all’impennata dei prezzi che ha riguardato in modo particolare energia e materie prime. L’Anac ha deciso quindi di sostituirlo con un “Indice ponte” più aderente allo specifico settore industriale elaborato tenendo conto dell’incremento subito singolarmente dai vari fattori della produzione.
Cosa sono i prezzi di riferimento
I prezzi di riferimento in ambito sanitario pubblicati dall’Autorità sono utilizzati per la programmazione dell’attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione.
In base a quanto previsto dal dl 98/2011, qualora “emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l’effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto.
In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all’articolo 1671 del codice civile. Per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento”.
A cosa servono i prezzi di riferimento
L’individuazione dei prezzi di riferimento da parte di Anac favorisce la trasparenza del mercato e la vigilanza, consentendo agli operatori pubblici di rendersi conto se il prezzo che stanno pagando è ottimale o meno. Inoltre, permette di controllare la stazione appaltante verificandone l’operato. Proprio per questo attiva un processo virtuoso di controllo incrociato tra i vari attori in campo, che diventa efficace strumento di prevenzione dei fenomeni corruttivi e fraudolenti, ma anche di comportamenti inefficienti.
Fissare i prezzi di riferimento, costituisce poi un aiuto fattivo alle amministrazioni pubbliche, facilitando la predisposizione dei capitolati, in quanto viene indicata la soglia da mettere a base di gara. E garantisce risparmi che, su larga scala, risultano cospicui.
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A cura di Pier Paolo Bignami – Arug