Questa operazione infatti si traduce in un’inammissibile modificazione di un elemento essenziale dell’offerta, in violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
Così stabilisce Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 10/08/2022, n. 1916:
2.6. Il responsabile unico del procedimento ha infine evidenziato che il costo del personale, inizialmente stimato in euro 78.856,35, è stato notevolmente ribassato, nel corso del sub-procedimento di verifica di congruità dell’offerta, ad euro 65.000,00.
La società ricorrente ha giustificato tale significativa riduzione del costo del lavoro, in ragione sia della sopravvenienza normativa dell’esonero contributivo previsto in favore delle imprese che assumano personale nelle unità produttive ubicate nelle Regioni del Sud, introdotta dall’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sia della sopravvenienza fattuale della riduzione della durata dell’appalto a 50 giorni.
Tali giustificazioni sono state correttamente disattese dalla stazione appaltante.
E’ evidente che l’ubicazione della sede sociale e del cantiere nella Regione Lombardia non consente di applicare l’esonero contributivo ai dipendenti assunti per l’effettuazione dei lavori di rifacimento del tetto della scuola elementare di …….. e che comunque l’esonero contributivo è entrato in vigore in data antecedente alla presentazione dell’offerta economica, per cui la società ricorrente avrebbe potuto tenerne conto sin dall’inizio, ove effettivamente spettante, e non introdurlo quale giustificativo per la modificazione dell’offerta.
La riduzione dei tempi di realizzazione dei lavori è stata inoltre già considerata nell’offerta economica della società ricorrente, per cui anche il ribasso apportato al costo del personale non si presta a compensare la complessiva inadeguatezza dell’offerta.
In ossequio al principio di immodificabilità sostanziale dell’offerta, non è comunque possibile apportarvi degli aggiustamenti nel corso del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, per cui l’ingiustificata decurtazione del costo del personale si risolve in un’inammissibile modificazione di un elemento essenziale dell’offerta, in violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti