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Sentenze

La possibilità di “qualificazione cumulativa”, nell’ambito dei consorzi stabili, è limitata ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e mezzi d’opera e all’organico medio annuo

Importante Sentenza del Consiglio di Stato che, accogliendo l’appello, ridefinisce  il perimetro della partecipazione alle gare dei Consorzi stabili tramite “cumulo alla rinfusa”. Non solo, la sentenza definisce anche le modalità di esecuzione dei lavori da parte dei Consorzi Stabili ( nel caso intendano utilizzare la propria struttura o propri consorziati ).

La vicenda riguarda un accordo quadro per lavori di manutenzione, con il disciplinare di gara che prefigurava quale (unico) requisito di ammissione, ai fini dell’esecuzione dei lavori, il possesso della qualificazione SOA per la categoria OS 10, di classifica V.

Il Consorzio appellato aveva prodotto, al riguardo, un’attestazione rilasciata a proprio nome e, al contempo, designato quale esecutrice dei lavori una propria consorziata, priva del possesso in proprio di un’attestazione SOA per la categoria OS 10, necessaria per l’esecuzione delle attività programmata.

Per tal via, i lavori avrebbero finito per essere (paradossalmente) eseguiti da un’impresa la cui struttura aziendale e organizzativa era priva della qualificazione (e, allora, della professionalità) necessaria.

Consiglio di Stato, Sez. V, 22/08/2022, n. 7360 accoglie l’appello stabilendo che:

In definitiva, alla luce dell’attuale quadro normativo, si deve concludere nei complessivi sensi per cui:

a) la possibilità di “qualificazione cumulativa”, nell’ambito dei consorzi stabili, è limitata ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e mezzi d’opera e all’organico medio annuo (cfr. art. 47, comma 1);

b) i consorzi stabili possono, per tal via, partecipare alle gare qualificandosi in proprio (art. 47, comma 2, prima ipotesi) e comprovando i propri requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, potendo, a tal fine, cumulare attrezzature, mezzi d’opera e organico medio annuo di tutte le consorziate (con il limite, non codificato ma implicito, del divieto di cumulo in caso di autonoma partecipazione, alla medesima gara, dell’impresa consorziata, che autorizzerebbe – di là dalla paradossale vicenda del concorso competitivo con cooperazione qualificatoria – una implausibile valorizzazione moltiplicativa dei medesimi requisiti: cfr., per la relativa vicenda, Corte di Giustizia UE, C-376/08, 23 dicembre 2009);

c) i consorzi stabili, anche quando partecipino e si qualifichino in proprio, possono eseguire la prestazione (oltreché con la propria struttura) per il tramite delle consorziate, ancorché non indicate come esecutrici in sede di gara (onde, in chiara – seppur circostanziata – prospettiva proconcorrenziale, il ricorso alla struttura consortile consente ad imprese non qualificate di partecipare, sia pure indirettamente, alle procedure di affidamento): si tratterebbe – nella ricostruzione di ad. plen. n. 5/2021, che argomenta dal confronto con la previgente formulazione dell’art. 47, comma 2, di “una forma di avvalimento attenuata dall’assenza di responsabilità”: che, benché si tratti, va riconosciuto, di formula men tecnicamente rigorosa che sostanzialmente espressiva, sintetizza un condivisibile corollario di sistema);

d) in alternativa, il consorzio può, in sede evidenziale, designare, per l’esecuzione del contratto, una o più delle imprese consorziate (che, in tal caso, partecipano direttamente alla gara, concorrendo alla sostanziale formulazione dei tratti, anche soggettivi, dell’offerta ed assumendo, in via solidale, la responsabilità per l’esatta esecuzione, ancorché la formalizzazione del contratto sia rimessa al consorzio, che è parte formale: cfr., ancora, Cons. Stato, ad. plen., n. 5/2021 cit.);

e) in tal caso (che è quello in cui si sussume la vicenda di specie) è necessario che le imprese designate possiedano e comprovino (con la ribadita salvezza dei, limitati e specifici, casi di qualificazione cumulativa) i requisiti, tecnici e professionali, di partecipazione.

3.2.- È alla luce delle esposte coordinate esegetiche che va risolto – in difformità della valutazione operata dal primo giudice – il caso in esame.

Con il primo motivo del ricorso di prime cure, invero, l’odierna appellante aveva criticamente evidenziato, come diffusamente esposto in narrativa, che il Consorzio stabile aggiudicatario avesse designato, quale unica esecutrice dei lavori programmati, la propria consorziata ……………., specializzata (come da SOA allegata all’offerta) in “restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela e Costruzione di Edifici Civili”, ma è priva della categoria OS 10, quale qualificazione unica e necessaria per l’esecuzione delle attività oggetto dell’accordo quadro.

A tal fine, il Consorzio aveva “speso” la SOA posseduta in virtù della sommatoria delle qualificazioni delle consorziate (categoria V), avvalendosi, segnatamente, della qualificazione di una consorziata terza (la ditta …………..) che – per giunta – aveva anch’essa partecipato, come concorrente, alla gara.

Ne discende, in piana applicazione delle premesse, che l’aggiudicazione si rivela, per ciò solo (e sotto entrambi i dedotti profili) illegittima: sia per l’impossibilità di procedere ad un generalizzato “cumulo alla rinfusa” dei requisiti di qualificazione non posseduti, sia – prima ancora – di procedere a (qualunque) forma di cumulo di requisiti, quando mutuati (in forma inammissibilmente cumulativa) da consorziata concorrente.

A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti

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