Il ricorrente impugna l’esito della selezione.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con il Tar che ribadisce come la selezione per l’affidamento dell’incarico di direttore di struttura sanitaria complessa non integri un concorso in senso tecnico.
Questo quanto stabilito da Tar Campania, Salerno, Sez. III, 01/09/2022, n. 2296:
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
È, invero, ius receptum il principio secondo cui la selezione per l’affidamento dell’incarico di direttore di struttura sanitaria complessa non integra un concorso in senso tecnico, anche perché si articola secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive con formazione di graduatoria finale e individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario, operata dal direttore generale della Azienda nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali; ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di direttore di struttura complessa nonché la revoca dell’incarico (cfr. Cons., Sez. III, 28 maggio 2021 n. 4107; 18 aprile 2019, n. 2531; n. 4574 del 2019).
Il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate condividendone la sottesa trama argomentativa, da intendersi qui richiamata ex art. 88 comma 2 lettera d) del c.p.a., atteso che il ricorrente nel ricorso e nella memoria non prospetta elementi nuovi idonei a disattenderli.
D’altro canto, come di recente ricordato dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un., 21/09/2020, n. 19668), costituisce principio consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni Unite quello secondo cui la selezione prevista nel settore sanitario introdotto nel D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15-ter, D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13, non integra un concorso in senso tecnico, anche perchè è articolata secondo uno schema destinato a concludersi con una scelta essenzialmente fiduciaria operata dal direttore generale (Cass. S.U. 6 marzo 2020 n. 6455; Cass. S.U. 13 novembre 2018 n. 29081; Cass. S.U. 17 febbraio 2017 n. 4227; Cass. S.U. 9 maggio 2016, n. 9281; Cass. SU 13 ottobre 2011, n. 21060; Cass. SU 3 febbraio 2014, n. 2290; Cass. 5 marzo 2008, n. 5920).
Si è, infatti, evidenziato che:
– le procedure di selezione avviate dalle aziende sanitarie sia che riguardino il conferimento dell’incarico di dirigente di struttura complessa (in base del D.Lgs. n. 502 del 1992 cit., art. 15-ter) sia che si riferiscano al conferimento dell’incarico di direttore di distretto socio-sanitario (in base del medesimo D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3-sexies) non hanno carattere concorsuale, ai sensi e per gli effetti di cui del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, in quanto si articolano secondo uno schema che non prevede lo svolgimento di prove selettive con la formazione di graduatoria finale e l’individuazione del candidato vincitore, ma soltanto la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della ASL nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un’apposita Commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali;
– le modifiche apportate dal D.L. n. 158 del 2012, citato art. 15-ter, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 2012, non hanno modificato, ai fini che qui interessano, la procedura per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa;
– ciò comporta che tutte le relative controversie attinenti sia alle suindicate procedure di selezione sia al provvedimento finale del direttore generale, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto hanno ad oggetto atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato (Cass. S.U. 9 maggio 2016, n. 9281; Cass. S.U. 13 ottobre 2011, n. 21060; Cass. SU 5 marzo 2008, n. 5920, cit.).
Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti