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ANAC, Parere, Precontenzioso

Non si possono obbligare le imprese a partecipare a tutti i lotti di una gara: è contro la legge

Che cosa prevede il codice degli appalti

Obbligare le ditte concorrenti a partecipare a tutti i lotti della gara è contrario a quanto stabilisce la legge, in particolare il Codice degli Appalti. Inoltre è in contrasto al principio autentico che sta alla base della suddivisione in lotti: consentire una più ampia partecipazione all’appalto anche di imprese medio-piccole.

E’ quanto ha ribadito l’Autorità Nazionale Anticorruzione, intervenendo con un parere di precontenzioso (N.350 del 20 luglio 2022) sull’appalto del Palazzetto dello Sport di Sa Rodia, nel Comune sardo di Oristano.

Di fatto Anac ha bocciato il bando di gara così concepito dall’Unione dei comuni Costa del Sinis Terra dei Gigant, che ipotizzava un bando unico per due progetti distinti, in quanto “non conforme alla normativa di settore”.

I fatti

Nella richiesta di parere sulla gara per la manutenzione straordinaria del palazzetto, due società di costruzioni avevano contestato la violazione del codice appalti e la limitazione della concorrenza giacché i potenziali concorrenti alla gara sarebbero stati costretti a partecipare a entrambi i lotti in cui è stata suddivisa: uno riguardante l’esecuzione dei lavori per il rifacimento della copertura del palazzetto, l’altro per la rimozione della copertura in eternit nello stesso edificio.

Nel bando di gara era effettivamente previsto che “l’operatore economico partecipante dovrà possedere i requisiti specificati per ciascuno dei lotti” e nella richiesta di chiarimenti, la stazione appaltante ha chiarito che “non è possibile partecipare ad un solo lotto. L’appalto prevede l’aggiudicazione dei due lotti ad un unico operatore economico”.

La difesa della stazione appaltante

La stazione appaltante nelle proprie memorie difensive riferisce che l’appalto è stato suddiviso in due lotti in quanto il primo è finanziato sulla base di un Progetto di Sviluppo Territoriale, mentre il secondo lotto è finanziato da un fondo regionale destinato esclusivamente ai lavori di bonifica dell’amianto. Inoltre, l’affidamento congiunto dei due lotti sarebbe giustificato dall’ottimizzazione dei tempi di realizzazione dell’opera, trattandosi di lavorazioni riguardanti lo stesso edificio e la stessa parte dell’edificio.

I rilievi Anac

Le scelte operate dall’Amministrazione aggiudicatrice, secondo l’indagine condotta da Anac, appaiono in contrasto con la disciplina in materia di contratti pubblici tutta a favore della concorrenza. La norma infatti mira proprio a garantire la massima partecipazione possibile alle gare e una più elevata possibilità che le imprese di piccole e medie dimensioni possano risultare aggiudicatarie, grazie anche alla possibilità di inserire il cosiddetto vincolo di aggiudicazione, dato dalla facoltà della stazione appaltante di limitare il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente. Anac ricorda che su una questione analoga (Delibera n. 1338 del 20 dicembre 2017) ha stabilito che la prescrizione dell’obbligo, posto nella legge di gara, di presentare offerta per tutti i lotti, è in contrasto quindi con la normativa di settore e con la ratio della suddivisione in lotti, che ha la funzione di consentire una più ampia partecipazione anche di imprese medio-piccole. Dunque ritiene anche nel caso oristanese l’operato della stazione appaltante non conforme alla normativa di settore.

A cura di Pier Paolo Bignami – Arug (fonte: ANAC)

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