Tra i motivi di ricorso evidenzia come il Bando prevedesse la possibilità di desumere da altra documentazione l’attuazione di una SGA (Sistema di Gestione Ambientale) conforme ad uno schema riconosciuto in sede internazionale.
Tar Calabria, Reggio Calabria, 09/09/2022, n. 609 respinge il ricorso, stabilendo che la stazione appaltante non può valutare, di volta in volta, se le procedure aziendali di un dato concorrente soddisfino, o meno, gli standard di qualità oggetto di una determinata certificazione, di cui però l’impresa concorrente non è provvista:
3.2. Col secondo motivo la ricorrente enfatizza la parte della clausola del bando che prevede la circostanza che possa comunque desumersi da “altra documentazione attestante l’attuazione di una SGA (Sistema di Gestione Ambientale) conforme ad uno schema riconosciuto in sede internazionale”, interpretandola nel senso che occorre favorire l’applicazione della disposizione che consenta la massima partecipazione possibile alla procedura pena la violazione dell’art. 83, comma 8.
Il motivo è infondato.
La disposizione invocata recita: “Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacità, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell’invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all’impresa, nonché delle attività effettivamente eseguite … I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.”.
Nel caso di specie il requisito previsto dal bando a pena di esclusione atteneva ai requisiti di capacità tecnico professionali e in conformità alle disposizioni codicistiche la stazione appaltante ha offerto ai concorrenti un’ampia gamma di documenti attraverso la quale darne prova.
E infatti l’art. 87 Cod. app. dedicato proprio alle certificazioni di qualità, prescrive che “Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l’operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri.”
Soggiunge il comma 1 che le stazioni appaltanti “ammettono parimenti altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”.
Analogamente il comma 2 dispone: “Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile”.
È evidente, quindi, che ai sensi della richiamata disposizione l’equivalenza attiene essenzialmente al piano soggettivo, ossia con riguardo al soggetto certificatore, come appunto indicato nel bando della gara in esame, ma non è previsto che la stazione appaltante valuti, di volta in volta, se le procedure aziendali di un dato concorrente soddisfino, o meno, gli standard di qualità oggetto di una determinata certificazione, di cui però l’impresa concorrente non è provvista.
Quanto all’equivalenza sostanziale oggettiva, che è quella in qualche modo invocata in ricorso, essa è ipotizzabile solo qualora l’operatore economico non abbia avuto la possibilità di ottenere i certificati entro i termini richiesti per motivi a lui non imputabili; evenienza che non sussiste nel caso in esame.
In conclusione “se un’impresa concorrente ha scelto di non conseguire una determinata certificazione di qualità, richiesta espressamente dal bando di gara, l’impresa stessa non può pretendere che la sua offerta sia valutata come equivalente a quella di altra impresa certificata, ricorrendo ad una descrizione “in concreto” dei suoi processi aziendali, per dimostrare il rispetto dei requisiti di cui alla certificazione richiesta. Una simile estensione applicativa del principio di equivalenza violerebbe, non solo, il principio di parità di trattamento tra i concorrenti della gara, ma si porrebbe anche in contrasto con il principio concorrenziale, perché consentirebbe ad una impresa di risparmiare i costi necessari per ottenere le certificazioni ed essere così, potenzialmente, più competitiva sul mercato rispetto ad altre imprese che, al contrario, quei costi hanno sostenuto” (TAR Catanzaro, II, 29 aprile 2022, n. 759).
4.Per tutte le ragioni che precedono la determinazione della Città Metropolitana di esclusione della ricorrente dalla gara per non aver dimostrato il possesso del requisito richiesto al citato punto del bando non presenta i vizi dedotti e il ricorso deve essere rigettato.
A cura di Roberto Donati – Giurisprudenza e Appalti