Le tutele per il whistleblower si applicano anche al personale militare e di polizia
La normativa in materia di whistleblowing si applica anche al personale militare e alle forze di polizia, in quanto dipendenti di amministrazioni pubbliche. Ai militari, pertanto, deve essere riconosciuto lo statuto di tutele previste dalla legge a garanzia dei whistleblower. L’eventuale archiviazione dell’esposto presentato da un militare non può giustificare la perdita di tali tutele, poiché solo l’accertamento di responsabilità penali o civili del dipendente può sortire tale effetto. Sulla base di tali presupposti, l’Autorità Anticorruzione, con la delibera n. 311 del 21 giugno 2022, ha disposto una sanzione pecuniaria di 5.000 euro nei confronti del Comandante gerarchico di una Capitaneria di Porto, il cui sottoposto aveva segnalato alla Procura della Corte dei Conti presunti illeciti di cui era venuto a conoscenza.
I rilievi dell’Anac
Il militare era stato destinatario di una sanzione disciplinare con “consegna di rigore”, per aver comunicato presunte irregolarità nei procedimenti di trasferimento del personale militare (tra cui il proprio trasferimento) per disposizione d’autorità del Comandante generale. Ricevuta la denuncia di ritorsioni, l’Anac ha effettuato approfondite verifiche sul caso dichiarando al termine dell’istruttoria la natura ritorsiva delle sanzioni disposte dal Comando militare, e la conseguente nullità degli atti del procedimento disciplinare verso il militare. Le sanzioni erano state comminate nei confronti del sottoposto “per aver reso giudizi fortemente critici e lesivi della dignità del corpo di appartenenza”, sostenendo poi che la normativa a tutela del whistleblowing non si dovesse applicare ai militari “in quanto soggetti a uno specifico e particolare ordinamento”.
L’Autorità ha sottolineato, invece, che le normative a difesa del whistleblowing si applicano in maniera pacifica anche ai militari e alle forze di polizia. “I soggetti appartenenti al personale militare sono qualificabili come whistleblower, e in quanto pubblici ufficiali sono sottoposti all’obbligo di denuncia penale, e legittimati a segnalare illeciti di ogni altra natura”. Anac ha respinto anche la pretesa del Comando militare secondo cui “la sanzione di rigore era un atto dovuto”. Inoltre, secondo il Comando, il dipendente aveva “palesemente perseguito un esclusivo interesse personale”, ed era pertanto necessario tutelare l’integrità della pubblica amministrazione, irrogando una sanzione di rigore nei confronti del sottoposto. Di tutt’altro avviso l’Autorità Anticorruzione che ha ribadito invece “l’interesse pubblico a conoscere e sollecitare un accertamento sulla gestione delle risorse economiche sottese alla movimentazione del personale militare, tanto più se possibili causa di danno erariale”.
Inoltre Anac ha precisato che quanto denunciato dal militare non era perseguimento del proprio interesse personale, ma invece “si trattava di irregolarità idonee a ledere il buon andamento dell’attività amministrativa, e quindi relative alla pubblica amministrazione nell’ambio della quale il dipendente presta servizio”. Pertanto, ribadisce l’Autorità, “rientranti a pieno titolo nella nozione di condotta illecita”, così come stabilito dal quadro normativo.
Le tutele di legge per il whistleblower valgono anche se la denuncia viene archiviata
Infine, per quanto riguarda il fatto che la Procura della Corte dei Conti non abbia avviato alcun procedimento dopo la denuncia, ritenendo di archiviare l’esposto per “mancanza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa”, Anac ha chiarito che “le tutele di legge nei confronti dei whistleblower valgono indipendentemente dal fatto che le loro denunce vengano o meno archiviate o portate avanti dalla magistratura”. Ciò che conta nel fare scattare le tutele è che il dipendente della pubblica amministrazione “sia ragionevolmente convinto dell’effettivo accadimento dei fatti denunciati e dell’identità dell’autore”, poiché questo è fondamentale per far emergere possibili fenomeni corruttivi.
L’archiviazione di una segnalazione o denuncia presentata da un dipendente per sua natura non integra in alcun modo un accertamento di responsabilità del segnalante per reati di calunnia o diffamazione, o per altre condotte delittuose. Pertanto l’amministrazione militare e i superiori gerarchici del dipendente whistleblower avevano il dovere di astenersi dall’avviare il procedimento disciplinare contro il sottoposto, in quanto tale azione si configurava come potenzialmente ritorsiva. E l’articolo 55 bis del decreto legislativo N. 165/2001 che disciplina il whistleblowing, costituisce una deroga al carattere obbligatorio del procedimento disciplinare.
Il documento
A cura di Pier Paolo Bignami – Arug (fonte: ANAC)